Autonomia professionale del TSRM – Covid_19: complice? Antagonista? … o mero condimento?

29 marzo 2020: Autonomia professionale del TSRM – Covid_19: complice? Antagonista? … o mero condimento?

Recenti contributi su quotidiano sanità [1] e su assocarenews.it [2] richiamano, pur se indirettamente, quanto occorso il 4/3 u.s. alla Commissione Affari Sociali della Camera, a margine dei lavori di revisione della legge sulla radioprotezione, ove il tema delle apparecchiature portatili, ossia della radiologia domiciliare, né trovava alcun cenno di discussione, né era preso in considerazione dall’atto governativo sottoposto a parere parlamentare, che al Titolo XII “Esposizione della popolazione”, assai curiosamente, non pone alcun aggiornamento in merito.

La raccomandabile visione della audizione parlamentare [3], restituisce ulteriori notevoli motivi di analisi: anzitutto un responso sullo schema del decreto legislativo [4], che definisce l’atto

«molto corposo e già di per sé molto complesso da comprendere»

tale affermazione, certamente perplimente da un lato, per un giudizio formulato dagli stessi rappresentanti politici, dall’altro comportava una puntuale assunzione di responsabilità del convocato Presidente FNO TSRM PSTRP.

Destano infatti nitide perplessità gli interventi dei parlamentari: ad es. quello della On. Carnevali, che equivocando sull’aspetto “linee guida” e riferendosi alla Legge “Gelli”, erroneamente componeva una ben scongiurabile triade ambiguità tra ruolo, titolarità accademiche e responsabilità professionali del TSRM, ove è evidente che, non sussistendo collegamenti tra la legge 24/2017 e quella in esame, diffusamente non si sia ancora ben compreso quanto sia  divenuto capitale distinguere tra linee guida, la cui finalità in sanità è di affidare l’operato degli operatori sanitari a comportamenti standard, ma di discrezionalità, ed il testo a carattere cogente di una norma, e perché sia stato FOLLE denominare “linee guida” un provvedimento normativo (D. Min. 15A08298 del 9/11/2015): cosa che peraltro si stia programmando di replicare.

Desta altresì stupore l’occorsa “divagazione” sulla situazione emergenziale, che sebbene di drammatica attualità, ed esternata con un diffuso e sentito “inciso” del dott. Beux, risulti quanto di più inopportuno in tale sede, giacché completamente avulsa dal delicatissimo tema in discussione, ed ove, ulteriormente, la puntigliosa replica dell’On. Provenza restituisca un inutile atto propagandale, in un momento in cui, ancora non consci della successivamente riconosciuta emergenza pandemica, i ridondanti giornalieri messaggi dei media, ancora citavano i soli medici ed infermieri, in alcuni casi anche utilizzando forme ormai desuete: «medici e paramedici».

Tornando alla radioprotezione, l’udito Presidente in qualità e funzione di consulente esperto (c. 2 art. 143 – Regolamento della Camera) ha omesso una molteplicità di situazioni nodali, ben oltre il discusso art. 159, quali (ut supra) – ed a mero titolo di esempio:

  1. Una aperta denuncia circa una metodica applicazione in radiologia della c.d. “medicina difensiva passiva”: dalle procedure di verifica documentale preliminare, alla somministrazione di consensi che, malgrado altro specifico DM 2018 sulle RMN, il più delle volte ancora assumono (come ben noto) la forma di “firmati” e non “informati”;
  2. Lo stesso atto di giustificazione, cui (definizione più puntuale a parte [5]) valeva la pena rimarcarsi la mera inefficacia, se non documentato in forma tracciabile.

La normativa che va in novella è stata dallo stesso legislatore giudicata come: contenente «disposizioni incompatibili»; da «riassettare, razionalizzare e semplificare»; da «rafforzare ed ottimizzare»; da rendere più «rigorosa ed efficace nella prevenzione delle violazioni» [6] …

Pertanto, al netto di una attenzione sulla contingente emergenza sanitaria mondiale, che però deve trovare giusta collocazione e non essere utilizzata a guisa di condimento, era proprio il caso di utilizzare al meglio il tempo disponibile per stressare ogni argomento in modo tanto breve quanto adeguato, invece che condurre una discussione che alla fine, tra elementi di contraddittorietà circa l’autonomia operativa del TSRM, così si esprime il Dott. Beux:

«… forse all’inizio del 2020 questa cosa potrebbe non essere utile – noi riteniamo di sì – però potrebbe anche non esserlo …»

ed “empiriche” asserzioni non fondate su più rigorose basi normativo-scientifiche, effettivamente non soltanto abbia tralasciato ciò che è importante, ma ha finito con l’introdurre ulteriore confusione sul tema e con il mostrare una condotta rinunciataria a svelare un gravemente cortocircuitante apparato normativo vigente.

Infine l’atteggiamento generale: NON ci si attendeva invocazioni del tipo:

«vi chiediamo …; suggeriamo di intervenire … ; la preghiera è quella di leggere tutto con attenzione ….» 

bensì una più incisiva e legittima rivendicazione sub lege di

concreta valorizzazione di un TSRM da vent’anni aggredito nella sua professionalità, nella sua dignità e nel suo agire.

Concludendo, quanto occorso, proprio in considerazione di sensibilità che pure devono sempre trovare il più giusto e corretto luogo di esternazione e discussione, va a costituire un antitetico e più grave atto di “resa” ad un sistema che già si va per altri versi condannando: sembra proprio che, ancora una volta (covid-19 complice o antagonista), 28147 TSRM (si discuteva di essi e di essi soltanto) siano stati ri-condannati ad un penalizzante ruolo subordinato e ancillare (come nel passato remoto della nostra professione) che proprio le insistentemente invocate lauree stigmatizzino quale gravissimo paradosso senza fine.

[1]http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=82719

[2]https://www.assocarenews.it/professioni-sanitarie/tsrm/coronavirus-tecnici-radiologi-nellinferno-del-covid-19-bergamasco-cittadini-non-vi-lasciamo-soli

[3]http://webtv.camera.it/evento/16049

[4]http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0157.pdf&leg=XVIII#pagemode=none

[5] Strumento normativo atto a perseguire una riduzione del numero di esami radiologici inappropriati, nei  casi in cui la esecuzione degli stessi non risolva, corregga o aggiunga valore al sospetto diagnostico del clinico e/o né sia utile a modificare la gestione clinica del paziente, tenuto conto sia della esposizione a rischio di danno da radiazioni ionizzanti, sia dell’efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongano lo stesso obiettivo, ma che non comportino un’esposizione, ovvero comportino una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti.

[6]http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0157_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none

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Dr. Calogero Spada
Dottore Magistrale
Abilitato alle Funzioni Direttive
Abilitato Direzione e Management AA SS
Specialista TSRM in Neuroradiologia

 

 

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