Grazie Presidente Antonio Alemanno, sappi che i pregiudizi da te subiti non inficiano la stima e la fiducia che ti sei guadagnato da parte delle migliaia di colleghi su tutto il territorio nazionale.
Grazie Antonio in particolare per aver ottenuto che nel Consiglio Nazionale della Federazione TSRM tenutosi nei giorni 23 e 24 ottobre u.s. si sia potuto discutere della traduzione (all’)italiana della direttiva euratom 53/2013 giacchè, noi tutti lo possiamo confermare, non era argomento all’ordine del giorno della riunione.
Grazie anche per aver denunciato il rischio derivante dal pensiero unico di cui ci racconti nel tuo resoconto Consiglio Nazionale 23-24 ottobre 2015: il pregiudizio viene prima della Professione. Non nascondo la mia preoccupazione e manifesto tutto l’orrore che mi suscita il possibile prevalere del degrado umano che sempre si accompagna a queste forme di organizzazione sociale: l’Italia e gli italiani l’hanno conosciuto il pensiero unico e non lo vogliamo più.
Ritengo non solo utile ma doveroso, per una maggior comprensione da parte della nostra comunità professionale, in coerenza con la scelta di informazione e partecipazione promossa dal Collegio che presiedi, riportare qui di seguito la relazione che hai esposto nel tuo intervento in occasione del Consiglio Nazionale u.s.
<<Si riporta copia della Dichiarazione a Verbale Dichiarazione a Verbale presentata oggi dal Presidente del Collegio TSRM Foggia, Antonio Alemanno, in occasione del Consiglio Nazionale del 23 e 24 ottobre:
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Generale, in data 14/10/2015 il sottoscritto ha chiesto l’aggiunta del seguente argomento all’ordine del giorno: “Versione/traduzione italiana della Direttiva europea Euratom/59/2013: azioni urgenti da intraprende”, perché tale versione/traduzione non consente, in Italia, il rispetto di quanto inteso dal legislatore europeo.
A tale affermazione si giunge esaminando:
– il lavoro di ricerca prodotto dalla Consulta Nazionale Professione TSRM circa i contenuti e le definizioni contenute nella direttiva Euratom in oggetto e pubblicate in data 11 ottobre u.s. nell’Informativo 6/2015;
– il report dell’European Society of Radiology, pubblicato il 27/05/2015 dal titolo: ”Summary of the European Directive 2013/59/Euratom: essentials for health professionals in radiology”, con il quale si riconosce, oltre ai medici e odontoiatri, anche ai tecnici di radiologia la responsabilità clinica e gli aspetti pratici necessari a garantire un’adeguata protezione dei pazienti sottoposti a esposizione di radiazioni ionizzanti a scopo medico. Infatti l’assunzione della responsabilità “… vale per i medici, i dentisti e altri professionisti della salute aventi diritto ad assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche, gli esperti in fisica medica e ad altri professionisti che realizzano gli aspetti pratici e le procedure della radiologica medica, come medici radiologi e tecnici di radiologia medica, medicina nucleare e radioterapia.”
Questo report rappresenta la posizione dei medici radiologi europei, compresa la SIRM, che ne è parte integrante con il past-president ESR Prof. Bonomo.
È evidente come la traduzione italiana costituisca un pregiudizio inammissibile per il nostro legislatore, che non potrà disporre di una traduzione neutra per trasporre la norma nell’ordinamento italiano per i seguenti motivi:
1) il termine “practitioner”, in Europa è riferito a tutti i professionisti sanitari esperti del settore, compreso il tecnico di radiologia. In Italia tale termine è stato tradotto esclusivamente con l’espressione “medico specialista” (art. 4, comma 66);
2) di conseguenza, la versione italiana è l’unica in Europa ad affidare la “responsabilità clinica” al solo “medico specialista”. A tal proposito, si ricorda che per “responsabilità clinica” la Direttiva Europea intende una serie di responsabilità relative a giustificazione, ottimizzazione, informazione del paziente, ecc… che ogni professionista esercita per il proprio ambito di competenza.
Prendiamo ad esempio la giustificazione: nel Regno Unito i tecnici di radiologia inglesi giustificano gli esami di loro competenza sin dal 2000! Che senso ha la libera circolazione dei nostri TSRM in Europa se qui in Italia li formiamo a misura di D.Lgs. 187/2000?
In pratica, se non si interviene subito con iniziative istituzionali, il rischio è ritrovarsi -15 anni dopo- con un decreto legislativo di recepimento della Direttiva Europea molto simile, se non peggiore, al famigerato D.Lgs. 187/2000, che a tutt’oggi è:
– inapplicato (ved. Risultati indagine del laureando Fabio Francavilla, in allegato) ;
– fonte di possibili guai giudiziari come i Casi Marlia e Barga insegnano;
– anacronistico, rispetto a tutta la legislazione e l’evoluzione professionale cui oggi siamo giunti;
– osteggiato e criticato per le stesse incongruenze che ha con la relativa Direttiva europea 97/43 da cui prende origine.
Su quest’ultimo argomento, si esprimevano chiaramente Paganini e Di Bella già il 17 ottobre 2013 su Quotidiano Sanità, nell’articolo “Guardiamo oltre i casi Marlia e Barga”, in cui si evidenzia come “tutto ruota attorno ad una definizione contenuta nell’articolo 2 (quella di “practitioner”) e agli articoli 3 (giustificazione) e 5 (responsabilità)”.
C’è poi un’aggravante, un rischio aggiuntivo, un nuovo pericolo nella nuova direttiva europea così tradotta: come ha detto Davide Cavedagna nelle sue osservazioni alla bozza sulle Linee guida – art.6 D.Lgs.187/2000, “ i Fisici Sanitari oggettivavano le loro competenze forti di un percorso focalizzato sulla verifica dosimetrica ed autorizzazione di utilizzo, forti di un inquadramento contrattuale intermedio e fortissimi di una consapevolezza: la guerra sarà sulla dosimetria e sull’ottimizzazione”.
A tal proposito, a Foggia, citando sempre il D.Lgs. 187/00, che ci lascia le briciole anche sui controlli di qualità (art. 7, “Formazione”, comma 6: “Il controllo di qualità di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a) può essere svolto dal tecnico sanitario di radiologia medica”), la Direzione e i fisici sanitari hanno escluso i TSRM da questa attività!
A nulla vale considerare che il suddetto decreto “ha finalità altre, che sono garantire la radioprotezione” (Beux, verbale CN 16/04/2015): di fatto, incide sull’organizzazione del lavoro. E anche se così fosse, di sicuro l’autonomia del TSRM è un grande contributo anche alla radioprotezione dei pazienti.
Sull’argomento in oggetto varrebbe la pena, oggi, davvero “bloccare l’Italia”, così come diceva il nostro (consulente?) Sabatino dal palco del Congresso Nazionale di Riccione 2015. E converrebbe bloccarla quest’Italia, più per la mancata applicazione di questa nuova direttiva europea che per il mancato rinnovo dei contratti: nessun progresso professionale e nessun incremento occupazionale e stipendiale sarà mai possibile senza autonomia professionale.
Sulle iniziative da intraprendere, chiedo al Consiglio Nazionale di esprimersi con voto palese su una mozione chiara e trasparente, in modo tale da dare un mandato preciso al Comitato Centrale.
La proposta del Collegio professionale TSRM della Provincia di Foggia è la seguente:
- evidenziare subito al Ministero della Salute le anomalie e le incongruenze della traduzione/versione italiana della direttiva, affinché sia revisionata e resa coerente con le versioni degli altri paesi dell’unione europea;
- se tale richiesta non sarà accolta dalle istituzioni italiane nei tempi debiti (30 giorni), occorrerà rivolgersi al legislatore europeo.
Su questa mia mozione, chiedo una votazione per alzata di mano da parte del Consiglio Nazionale.
L’urgenza di intervenire subito su questo argomento è sollecitata dalla discussione in corso tra Governo e Parlamento sulla stessa Direttiva: il 13 maggio 2015, il Senato ha soppresso l’art. 10 di un disegno di Legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 intitolato “Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva 2013 / 59 / Euratom”.
Apro infine una parentesi molto importante sulla gerarchica decisionale tra Consiglio Nazionale e Comitato Centrale. Sul documento circa le Linee Guida, art.6 D.Lgs. 187/00, c’è stata una disattenzione e quindi una violazione dell’art. 8 del Regolamento interno laddove è scritto: “Il Consiglio Nazionale si può avvalere di gruppi di esperti interni o esterni per la predisposizione di proposte di norme legislative o regolamentari da inoltrare agli organi competenti ed inerenti il funzionamento degli enti preposti alla categoria e alle loro relative attribuzioni. Le conclusioni di tali gruppi vanno, comunque, sottoposte alla approvazione del Consiglio Nazionale”.
Credo che il principio di democrazia su cui si ispira questa Istituzione conferisca al Consiglio Nazionale l’approvazione finale su ogni documento esitato all’esterno, così come ad esempio è stato per l’Atto Notizia a favore degli inoccupati (Circolare 13/2015).
Chiaramente, tale ultima fase non deve rallentare l’iter procedurale dell’atto in questione: oggi potrebbe bastare, se condiviso, una semplice dichiarazione tramite PEC per far pronunciare a maggioranza i consiglieri nazionali. Così non è stato per la Circolare n. 12/2015, in cui Beux scrive: “Prima di inviare al Ministero della Salute le richieste osservazioni al documento, come concordato in sede di Consiglio nazionale, rimaniamo in attesa dei vostri contributi che dovranno pervenire entro le h. 12:00 del g. 27 aprile p.v.” Termine poi prorogato al 30 aprile u.s.
Tra le osservazioni pervenute, si riportano alcuni esempi:
– Romanelli: “In conclusione questo Collegio ritiene che il documento sottoposto a valutazione sia da rigettare nel suo complesso…”.
– Torrisi: “Come dichiarato dal mio intervento durante il Consiglio Nazionale di Riccione il 16 aprile c.a. il documento in oggetto e da rigettare perché in contrasto con le normative che regolamentano la nostra professione e nello stesso tempo contraddittorio nel suo contenuto”. Eppure, in data 29/05/2015, con prot. 973/2015, viene inviata al Ministero una “proposta di linee guida, elaborata tenendo conto delle indicazioni pervenute dal nostro Consiglio nazionale e dai collaboratori che ci hanno affiancato in questo percorso”.
Al Consiglio Nazionale, dopo l’invio al Ministero, giunge la comunicazione: “Vi ringraziamo per i numerosi e qualificati contributi pervenuti, sia politici che emendativi, che speriamo di aver recepito nel modo migliore. Insieme a quelli fornetici dai consulenti esterni coi quali ci siamo confrontati in queste settimane…”.
Quindi, in assoluta violazione dell’art. 8 del Regolamento interno.
Se a voi tutti questo modus operandi è gradito, siete liberi di perseguirlo ancora. Nello stesso modo, io sono libero di rifiutarlo e pretendere che ci sia traccia scritta di tale dissenso affinché tutti i TSRM presenti e futuri sappiano come sono andate le cose oggi. Rilevo in modo preoccupato come, senza una votazione palese, si potrebbero verificare ancora una volta tutte le condizioni che nel 2000 portarono all’emanazione del D.Lgs. 187, di cui non c’è dato sapere chi furono i consiglieri nazionali che lo approvarono e coloro che lo rigettarono, se pur in minoranza.
Questa volta, invece, tale responsabilità ognuno se la dovrebbe prendere per se stesso.
Quindi, per quanto sopra esposto, ribadisco la mia richiesta di votazione per alzata di mano della mozione di cui sopra e che riformulo in sintesi:
– dare mandato al Comitato Centrale di evidenziare subito al Ministero della Salute le anomalie e le incongruenze della traduzione/versione italiana della direttiva, affinché sia revisionata e resa coerente con le versioni degli altri paesi dell’unione europea;
– se tale richiesta non sarà accolta dalle istituzioni italiane nei tempi debiti (30 giorni), occorrerà rivolgersi al legislatore europeo.
Il Presidente del Collegio TSRM Foggia>>
Per leggere come si è espresso il Consiglio nazionale clicca qui.
Cari saluti
Come disse una grande Donna, moglie di un Eroe di questo assurdo “Bel Paese”: <>.
VERGOGNA!
Francesco