TSRM allontanato per motivi di salute: quale attività lavorativa può svolgere? – Quesito 6

TSRM allontanato per motivi di salute: quale attività lavorativa può svolgere? – Quesito 6

Quesito:

Buonasera sono un collega tecnico di radiologia presso un azienda ospedaliera di …., il mio livello lavorativo è D 4, ho conseguito il master in coord. tecn. di radiologia e regolarmente iscritto al collegio t.s.r.m. di ….

Dal 2009  ( ahime’) per motivi di salute sono non idoneo alle radiazioni ionizzanti ,essendo che nel mio presidio ospedaliero non è presente la risonanza  magnetica servizio dove la mia patologia mi permette di svolgere il mio lavoro  sono stato spostato all’accettazione del reparto di radiologia  a detta del mio coordinatore tecnico e del mio direttore di unita operativa devo fare anche il servizio di  accoglienza (per non usare la parola portiere) con l’utenza oltre le pratiche burocratiche (modulistica ,accettazione, ecc.ecc.)

La mia domanda è la seguente quali sono le mansioni che mi riguardano essendo un livello D4 e se posso  su internet consultare un prontuario sulle mansioni che spettano ad un tecnico di radiologia  non idoneo alle radiazioni.

Grazie per eventuali risposte

 

Risposta:

La Sentenza n. 43/2003 della Corte di Appello di Campobasso sostiene che adibire dei TSRM a compiti di accettazione dei pazienti e di archiviazione di dati, comporta una loro dequalificazione. Di conseguenza, l’atto o l’ordine di servizio emanato in tal senso è stato ritenuto illegittimo.

Tuttavia, tale sentenza individua anche un’eccezione in cui potrebbe rientrare il caso in questione.

Dopo l’abrogazione del mansionario in seguito alla promulgazione della Legge n. 42/1999, la Corte afferma come il profilo professionale del TSRM (D.M. n. 746/1994) e il CCNL Sanità 1998 – 2001 individuino un professionista capace di svolgere attività che richiedono “conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti“.

Pertanto, i compiti di accettazione dei pazienti e di archiviazione di dati rientrano nei compiti del personale amministrativo, appartenente a categorie contrattuali inferiori.

L’eccezione per il TSRM è contenuta nella Legge 31 gennaio 1983, n.25, sulla regolamentazione giuridica del TSRM, laddove all’art. 8, punto 7) stabilisce che: “i tecnici sanitari di radiologia medica che, con provvedimento del medico autorizzato, siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perché affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell’ ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all’archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica di dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione”.

Sempre nei casi di idoneità alla mansione specifica, anche l’art. 42 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che:

  1. Il datore di lavoro (…) in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attuale misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Detto questo, è bene chiarire come le limitazioni al giudizio d’idoneità espresso dal medico competente o dal medico autorizzato (ai sensi dell’art. 85, comma 3, del D.Lgs. 230/1995) dovrebbero essere ben esplicate, in modo che la nuova collocazione sia la più corretta possibile. A tal proposito, si ricorda il regolamento al D.M. 488/2001 recante i criteri indicativi per la valutazione dell’idoneità dei lavoratori all’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Qualora poi il lavoratore non concordi con il giudizio espresso dal medico competente/medico autorizzato, c’è la possibilità di fare ricorso al giudizio avverso entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso ai sensi dell’art. 41, comma 9 del D. Lgs. 81/2008 all’Organo di Vigilanza territorialmente competente e ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 230/1995 all’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro.

Inoltre, è bene ricordare un’altra ipotesi: trascorsi 5 anni (ma spesso anche prima) dalla patologia che ha causato l’allontanamento, il medico competente/medico autorizzato, potrebbe considerare il lavoratore “clinicamente guarito” e ricollocarlo al lavoro con idoneità piena o con idoneità condizionata da una o più delle seguenti prescrizioni:

– uso di dispositivi di protezione individuali supplementari;

– adozione di protocolli di sorveglianza sanitaria diversi;

– visite mediche più frequenti;

– divieto di eseguire indagini radiodiagnostiche a pazienti allettati in reparto, in sala operatoria, nei casi in cui durante l’esecuzione dell’esame radiodiagnostico vi sia la necessità di assistenza diretta all’utente, esami radiodiagnostici in regime di radiologia interventistica,  ecc..

Su questo punto si è pronunciato il Ministero del Lavoro nel 2004 con un parere su un ricorso avverso il giudizio di idoneità di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.230/1995:

“Allo stato attuale delle conoscenze non risulta da studi scientifici ed epidemiologici che l’esposizione a radiazioni ionizzanti, nei limiti delle dosi previste per legge, comporti in lavoratori con pregresse neoplasie trattate, tra l’altro con radioterapia, un incremento significativo, rispetto ai lavoratori sani, del rischio di tumori radioindotti”.

Per completezza, si riporta un’importante nota dell’Avv. Piccioli (consulente legale della Federazione nazionale TSRM) sulla indennizzabilità da parte dell’INAIL delle malattie di origine professionale.

Con Decreto del Ministero del Lavoro 10 giugno 2014 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) sono state pubblicate le nuove tabelle delle malattie professionali.

Nel caso specifico, inoltre, si fa osservare che l’appartenere alla fascia economica contrattuale D4 o aver conseguito il master in coordinamento, non garantisce nessun automatismo di ricollocazione immediato: il titolo post-laurea potrà solo essere un requisito specifico per un eventuale concorso per coordinatore.

In conclusione,

anche questo quesito presenta forti connotazioni di carattere sindacale oltre che professionale. Infatti, in diverse aziende sanitarie, l’iter che stabilisce le deleghe e i criteri di scelta del datore di lavoro nella ricollocazione del personale con “idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni” (art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/2008), è demandato ad appositi regolamenti o alla contrattazione integrativa aziendale.

Ci risulta, inoltre, assai difficile credere che, in una struttura di diagnostica radiologica e per immagini, il TSRM, a seguito di  giudizio di inidoneità alla mansione specifica non possa essere adibito a mansioni equivalenti  (art. 42 del D.Lgs. 81/2008) come per esempio alla post-elaborazione dati di indagini TC, alla conduzione di indagini ecografiche, alle attività di acquisizione dati con attività lavorativa solo alla consolle della metodica, alla RM o all’amministrazione ICT per sistemi RIS-PACS, ecc.

Il nostro suggerimento, anche in questo caso, è quello di rivolgersi alle OO.SS. e RSU aziendali o ad altre istituzioni con competenza in materia.

Risposta a cura di Antonio Alemanno e Francesco P. Sellitti

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3 Risposte a “TSRM allontanato per motivi di salute: quale attività lavorativa può svolgere? – Quesito 6”

  1. In merito alla domanda che leggo sulla questione dei TSRM allontanati per motivi di inidoneità all’esposizione Rx posso fare un inciso frutto della esperienza che stiamo vivendo nell’Azienda Ospedaliera “C. Poma” di Mantova in cui opero da anni.
    Fino ad un decennio fa esistevano gli archivi radiografici in cui si stipavano le pellicole radiografiche, era una delle mansioni del TSRM l’archivio di questi radiogrammi, l’ho seguito anch’io per tanti anni, so di cosa scrivo.
    Ma da una decina di anni appunto la digitalizzazione delle immagini o l’acquisizione diretta di immagini digitali accompagnata in alcuni casi alla gestione a distanza delle stesse ha creato nuove possibilità di impiego anche per i colleghi allontanati per motivi di salute. Nella mia Azienda Ospedaliera con varie Strutture radiologiche decentrate sul territorio e con la necessità di gestire le immagini provenienti da almeno sei Strutture che producono immagini si è creata la necessità di avere più TSRM addetti al Sistema RIS e PACS; un manager di Sistema e un paio di collaboratori.
    Credo che la mia esperienza sia oramai diffusa sul territorio nazionale e quindi mi sento di dire che questa forma organizzativa sia la più consona ad un TSRM allontanato dalle prestazioni Rx.
    Magari ho scritto cose già note e scopro l’acqua calda ma se serve anche minimamente un contributo sono ben lieto di esprimerlo.
    Con stima e dedizione alla causa

    CTSRM Tullio Banni
    TSRM Coordinatore S. C. Radiologia/Diagnostica per Immagini P. O. di Asola e P. R. di Bozzolo
    [email protected]
    tel. 0376721249

  2. Gent.mo Tullio,
    gazie per la bella testimonianza.

    Quanto scrivi conferma il profondo legame che la nostra Professione ha con l’evoluzione tecnologica, allo stesso tempo “croce e delizia”: da un lato ci apre sempre nuove opportunità, dall’altro non concede a nessuno il lusso di rimanere indietro, di non aggiornarsi con la sua stessa velocità.

    Non sarà stato facile passare dall’archivio analogico ai RIS-PACS, soprattutto se non si è “nativi digitali” come le nuove generazioni.

    A tal proposito, ti chiedo quanto e come ti è stato d’aiuto il Master.

    Grazie per l’eventuale risposta.

  3. ……..continuiamo inesorabilmente ad utilizzare il lemma “mansioni” quando ciò che ci contraddistingue dagli altri profili professionali sono le “COMPETENZE”.

    Ad maiora ! (spero)

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