Le traduzioni/versioni della Germania, Gran Bretagna (UK), Finlandia, Francia e Spagna della direttiva 2013/59/Euratom

Il Gruppo della Consulta Nazionale TSRM, a settembre u.s., ha pubblicato un lavoro di ricerca, per cercare di capire perchè in Italia il TSRM si vede spesso costretto a lavorare in un contesto di ambiguità dovuto ad una legislazione in materia di impiego di radiazione ionizzante in ambito medico, che favorisce e permette, a chi ne abbia l’intenzione, di denunciarlo alle autorità competenti (vedi i casi dei colleghi di Marlia e Barga) nonostante le attività professionali svolte rientrino fra i propri doveri contrattuali (Informativo 6/2015 del 29 settembre 2015: TSRM svegliati! Mobilitati e difendi il decoro e la dignità professionale e … il lavoro).

La ricerca è consistita nello scaricare dal sito dell’Euratom e fatto tradurre in italiano le direttive 2013/59/Euratom dei seguenti paesi: Germania, Gran Bretagna (UK), Finlandia, Francia e Spagna.

Successivamente le direttive tradotte sono state confrontate con la versione italiana: la versione italiana è l’unica che si discosta inequivocabilmente, pesantemente e, a nostro parere, vergognosamente, spudoratamente e colpevolmente dalle altre versioni dei Paesi individuati dove, al Tecnico di Radiologia, viene riconosciuta titolarità, autonomia e responsabilità nella conduzione e ottimizzazione delle indagini radiologiche e per immagini esattamente come noi della Consulta Nazionale TSRM abbiamo sempre coerentemente rivendicato.

Per scaricare e verificare le versioni euratom / 59 / 2013 degli altri Paesi tradotte in lingua italiana vai ai sottostanti link:

  1. VERSIONE FINLANDESE DIRETTIVA EURATOM-59-2013
  2. VERSIONE FRANCESE DIRETTIVA EURATOM-59-2013
  3. VERSIONE INGLESE DIRETTIVA EURATOM-59-2013
  4. VERSIONE SPAGNOLA DIRETTIVA EURATOM-59-2013
  5. VERSIONE TEDESCA DIRETTIVA EURATOM-59-2013

Alcune anticipazioni sulle evidenti e inaccettabili differenze tra le traduzioni dei Paesi presi in considerazione e la traduzione italiana della direttiva Euratom/59/2013:

In diversi paragrafi della direttiva europea, la traduzione italiana è incoerente e costituisce un pregiudizio inammissibile per il nostro legislatore che non potrà disporre di una traduzione neutra per trasporre la norma nell’ordinamento italiano.

Alcuni esempi.

All’art.4 (Definizioni), le definizioni 13 e 66, della versione/traduzione italiana, recitano:

comma 13)-Italia “responsabilità clinica”: la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita a un medico specialista, segnatamente: giustificazione, ottimizzazione, valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale, se del caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-radiologica, reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti, trasmissione di informazioni medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri medici specialisti e/o prescriventi, come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;

Nelle versioni degli altri Paesi europei, le stesse definizioni sono così scritte:

comma 13)-Altri Paesi europei con “responsabilità clinica” s’intende la responsabilità nei confronti del

professionista (Germania),

soggetto responsabile dell’uso medico-radiologico (Finlandia),

operatore (Gran Bretagna),

professionista sanitario abilitato (Spagna),

operatore esperto (Francia),

e in particolare: l’autorizzazione, l’ottimizzazione, e la valutazione clinica del risultato, l’eventuale cooperazione con altri specialisti e con il personale relativamente agli aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-radiologica, l’eventuale reperimento di informazioni su precedenti esami, l’invio di informazioni medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri medici specialisti e/o prescriventi, qualora richiesto, e l’eventuale informazione dei pazienti e di altre persone interessate sui rischi delle radiazioni ionizzanti;

comma 66)-Italiamedico specialista“: il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali;

comma 66)-Altri Paesi europei

professionista(Germania):

soggetto responsabile dell’uso medico-radiologico(Finlandia):

operatore(Gran Bretagna):

professionista sanitario abilitato(Spagna):

operatore esperto(Francia):

operatore sanitario autorizzato, sulla base dei requisiti nazionali, ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche su individui;

In buona sostanza, la traduzione italiana individua –a priori– solo ed esclusivamente nel medico specialista il responsabile delle esposizioni radiologiche. Quindi, influenza in maniera ingiustificata il legislatore che, nell’esclusività del ruolo conferito al “medico specialista”, potrebbe riproporre pari e tale la stessa organizzazione del lavoro definita e mai rispettata dal vigente e famigerato D.Lgs. 187/2000 che spesso ci vede costretti a lavorare con modalità operative che non rispettano la LEGGE!

A riprova della forzatura presente nella traduzione italiana, si noti come la definizione 66) è inspiegabilmente illogica e contraddittoria: in Italia, il “medico specialistanon può essere definito come un “altro operatore sanitario” (???) in quanto la stessa definizione cita anche il medico e l’odontoiatra!

La spiegazione è semplice, quello che la traduzione italiana individua come “medico specialista”, negli altri Paesi è INEQUIVOCABILMENTE:

  • professionista(Germania),
  • soggetto responsabile dell’uso medico-radiologico(Finlandia),
  • operatore(Gran Bretagna),
  • professionista sanitario abilitato(Spagna),
  • operatore esperto(Francia),

Molto interessante risulta anche la lettura dell’articolo Report dell’European Society of Radiology (ESR) – Summary of the European Directive 2013/59/Euratom: essentials for health professionals in radiology con il quale, all’unanimità, la Società Europea di Radiologia (alla quale aderisce anche la SIRM), saluta con orgoglio e soddisfazione il ruolo qualificante di responsabilità e autonomia operativa riservato dalla direttiva euratom al Tecnico di Radiologia per quanto riguarda anche la conduzione e l’ottimizzazione delle indagini radiologiche compreso i controlli di qualità sulle apparecchiature.

A questo punto ci siamo chiesti:

  1. Chi e perché ha travisato il senso della direttiva 2013 / 59 / Euratom nel redigerne la versione italiana? Con quali criteri e su mandato di chi?
  1. Dove erano la Federazione e il Presidente quando venivano scritte le direttive 2013 / 59 / Euratom? Come mai non sono stati interpellati? Come mai non sono intervenuti? (Ricordiamo che la Federazione Nazionale Collegi TSRM è Componente di diritto del Consiglio superiore di Sanità)
  1. Perché non è stato denunciato il mancato rispetto della direttiva Euratom nel nostro Paese, eventualmente anche coinvolgendo la EFRS (Federazione europea delle società dei Tecnici di Radiologia) ?
  1. Come faremo a rispettare il Codice Etico dell’EFRS sottoscritto anche dalla nostra Federazione nazionale TSRM, considerato che è in netto contrasto sia con la versione italiana della 2013 / 59 / Euratom sia con la  Bozza delle “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate”, art. 6 comma 1 del D.lgs. 187/2000  inviata come proposta dalla nostra Federazione nazionale TSRM al ministero della salute.
  1. Dalla data di pubblicazione delle direttive europee, il 5 dicembre 2013, quali iniziative ha avviato la Federazione e il Presidente per porre rimedio a questa preoccupante versione italiana che già oggi, e su quasi tutto il territorio nazionale, non viene rispettata?
  1. Dobbiamo aspettare che si verifichino altri casi Marlia e Barga?
  1. Cosa si aspetta per segnalare alle autorità europee preposte alla vigilanza il fatto che in Italia l’attuazione della direttiva euratom è disattesa?

Non c’è più tempo da perdere!

Prima che il Governo italiano scriva un altro Decreto Legislativo uguale o peggiore di quello attualmente vigente (D.Lgs 187/2000), riteniamo che sia maturo il tempo per rivolgersi, senza ulteriori indugi:

  • al Presidente della Repubblica italiana (siamo certi che il consulente legale della Federazione troverà numerose motivazioni per giustificare e richiedere l’intervento diretto del Presidente On. Sergio Mattarella);
  • al Presidente del Consiglio dei Ministri (al quale certamente chiederemmo il perché la versione italiana della direttiva si discosta in modo così evidente dalle altre versioni di Paesi europei certamente non da terzo mondo rispetto all’Italia e rendendola, di fatto, “inapplicabile”);

per gli stessi motivi è necessario coinvolgere anche:

  • il Ministro della Salute;
  • il Ministro dell’Economia e Finanza;
  • il Ministro della Giustizia (per dire BASTA ALLA DIFFUSA ILLEGALITÀ!);
  • il Ministro del Lavoro;
  • la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome;
  • le Commissioni parlamentari su Sanità, Economia e Bilancio, Giustizia, Lavoro, …;
  • i Gruppi parlamentari dei Partiti e Gruppi politici;
  • le Organizzazioni Sindacali;
  • … …

ADESSO È ANCORA POSSIBILE INTERVENIRE!

Per quanto riguarda il lavoro di traduzione, ringraziamo tantissimo i nostri Colleghi TSRM, amici e parenti che hanno tradotto gli articoli proposti: essi vivono e lavorano nei Paesi presi in considerazione o sono laureati in lingue straniere o sono originari di quei Paesi.

Distinti saluti, I TSRM aderenti alla Consulta nazionale

ISCRIZIONE MAILING LIST TSRM:  Se altri colleghi, strutturati e studenti, desiderano essere inseriti nella mailing list TSRM, possono inviare la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]  con all’oggetto “RICHIESTA ISCRIZIONE MAILING LIST TSRM“.

2 Risposte a “Le traduzioni/versioni della Germania, Gran Bretagna (UK), Finlandia, Francia e Spagna della direttiva 2013/59/Euratom”

  1. Grazie di cuore!
    Noi abbiamo iniziato. Con il contributo di tutti i TSRM sono certa che riusciremo nell’impresa!!

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