La radiologia “fatta” da tutti – Assistente di poltrona/OSS/Amministrativi nello studio odontoiatrico e per gli esami MOC: chi può utilizzare le apparecchiature radiologiche in radiologia complementare? – Quesito 5.

La radiologia “fatta” da tutti – Assistente di poltrona/OSS/Amministrativi nello studio odontoiatrico e per gli esami MOC: chi può utilizzare le apparecchiature radiologiche in radiologia complementare? – Quesito 5:

Abbiamo ricevuto i seguenti 3 quesiti:

A) Buongiorno …, scrivo per segnalare questo caso.

Sono un TSRM laureato da 9 mesi e fino a qualche settimana fa ho mandato curriculum e mi sono rivolto a centri privati chiedendo se avessero bisogno di personale tecnico. Mi sono imbattuto per caso (mi è arrivato un depliant a casa) in un centro odontoiatrico che offre un servizio di ortopantomografia su indicazione medica. Ho telefonato al suddetto centro chiedendo se avessero bisogno di un tecnico di radiologia. 

La risposta che mi è stata data è stata la seguente: “Non abbiamo tecnici di radiologia, delle ortopantomografie se ne occupano i medici e gli assistenti (Infermieri? OSS? ndr)”.

Fermamente convinto che non si trattasse di un caso di radiologia complementare, dove per esempio il dentista fa (come si dice in gergo) la cosiddetta “lastrina in bocca” per contestualizzare e vedere quello che sta facendo senza poi però fare diagnosi radiologica e produrre un referto, ma a tutti gli effetti di un esame radiologico vero e proprio (con diagnosi e produzione di un referto), mi sono rivolto al collegio presso cui sono iscritto segnalando questa situazione che definirei di “abuso della professione”. … … ..… Vorrei leggere un vostro pensiero su questa situazione, …, perchè anche dopo questa risposta mi rimane qualche dubbio.

Mesi fa avevo fatto una segnalazione simile al mio collegio riguardo un altro centro dentistico e la risposta era stata più o meno la stessa.

Vista la situazione lavorativa attuale dei tecnici di radiologia in Italia, mi sembra un’occasione sprecata. La 187/00 afferma sì che “Le procedure pratiche degli esami possono essere delegate ad alte figure professionali sanitarie: tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o all’infermiere pediatrico” ma dice anche “ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali”: che competenze può avere un infermiere o un OSS nell’ottimizzazione dell’esame (principio ALARA) e nella limitazione della dose?

Spero di averle spiegato tutto in modo chiaro e comprensibile. Attendo una vostra gentile risposta.

Cordiali saluti, … … Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, regolarmente iscritto presso il collegio di … (al numero …).

 

B) Salve colleghi sono un TSRM della provincia di …, iscritto allo stesso collegio, vi giro una mail che ho già inviato giorni addietro al gentilissimo collega Francesco Paolo Sellitti! 

Salve dott Sellitti, la contatto perché ho fatto da poco una brutta esperienza e vorrei capire se sono io ad essere in errore oppure c’è qualcosa che non va in questa storia! Sono stato in uno studio di ortopedia, qualche giorno fà, e ho, con mia meraviglia, appreso che in quella sede venivano effettuati esami densitometrici moc! Mi aspettavo di trovare un TSRM ad eseguire gli esami e un medico radiologo a siglare il referto! Invece mi ritrovo una semplicissima segretaria tuttofare ad eseguire gli esami e uno specialista ortopedico a siglarli! A questo punto sono crollate le mie certezze!!!!!

Può davvero eseguire chiunque questo tipo di esame? È davvero non necessaria la presenza di un medico radiologo? A tal proposito le chiedo cortesemente, se ne è in possesso, di potere vedere la legislazione a riguardo!

Sicuro di una sua pronta ed attenta risposta la ringrazio anticipatamente e le porgo distinti saluti!

 

C) Buongiorno, sono … …, iscritto al collegio professionale TSRM di …

Lavoro in un centro di radiologia privato dove è stata acquistata una TC Cone Beam. Essendo una tecnologia relativamente nuova e non essendoci offerta nel pubblico, molti dentisti o studi associati con diverse figure professionali interessati nell’ambito maxillofacciale, hanno preferito comprarsi da soli la macchina e se la sono piazzata in studio. La vendita di macchine radiogene in Italia di questo tipo sono aumentate parecchio ma, dati alla mano pubblicati di recente, senza appunto il conseguente aumento di impiego dei tecnici di radiologia.

Ora, le mie domande sono:

Può un dentista (laureato in medicina ovviamente) comprare una TAC? Può comprare un apparecchio OPT? Può usarlo anche in ambito di pianificazione e non emergenza?

Capisco l’emergenza che obblighi ad avere immagini nell’immediato, non capisco fare una tac per estrazione ottavi e poi programmare l’intervento dopo 15 giorni.

Sfatiamo inoltre la leggenda che racconta che nei centri privati non serva la prescrizione medica per eseguire esami radiologici! La prescrizione deve esserci sempre?

Un cittadino può decidere se sottoporsi di sua spontanea volontà a un esame radiologico senza mediazione di un medico? Che canoni minimi deve rispettare una prescrizione medica? (data di nascita del paziente? codice fiscale? ci deve essere la data di emissione? il timbro e la firma dello specialista?)

Per legge è previsto il referto dell’immagine? Per quanti anni devono essere conservate le immagini?

Se possibile gradirei rimandi a leggi nazionali e non “buona norma è”

Ritengo che tutte queste nuove tecnologie e possibilità lavorative siano decisamente sottovalutate dalla maggior parte dei colleghi perchè occupati a concentrarsi nell’ambito pubblico. Vi posso assicurare che da quanto ho avuto modo di sperimentare di persona, i più grandi abusi, umani e professionali avvengono nel privato dove ignare persone vengono sottoposte dal “professionista di fiducia” a tac cone beam dalla base del collo alle orbite per lo studio di ottavi inclusi oppure dove igienisti dentali/segretarie vengono “invitati” ad occuparsi della parte radiologica, dall’acquisizione all’elaborazione.

Ringrazio per la disponibilità, Dott. TSRM …

 

Gentili Colleghe/i, consentiteci preliminarmente una breve riflessione.

Da quando la Consulta nazionale TSRM ha, in via sperimentale, istituito la rubrica “Chiedilo alla Consulta TSRM (…e noi proveremo a suggerirti possibili soluzioni)” – http://consultatsrm.altervista.org/chiedilo-alla-consulta-tsrm-e-noi-proveremo-a-suggerirti-possibili-soluzioni/, per colmare un vuoto che noi stessi, singolarmente, abbiamo rilevato per quanto riguarda risposte a dubbi e suggerimenti su come comportarsi circa argomenti riguardanti la nostra professione, le richieste fin ora ricevute (5 tipologie di argomenti) fanno emergere problematiche importanti che richiedono attenzione, sensibilità e interventi da parte delle nostre istituzioni volte allo sviluppo di azioni progettuali di politica professionale che facciano chiarezza e consentano una sollecitazione nei confronti della Politica per una modernizzazione della nostra società anche in campo sanitario, nello specifico in area radiologica. La proposizione e realizzazione di progetti richiede che le nostre rappresentanze, a tutti i livelli, si avvicinino sempre più alla “base degli iscritti” con la sufficiente e dovuta umiltà e voglia di ascolto. Alcuni quesiti, pertinenti e rilevanti, richiedono risposte certe e chiare da parte delle istituzioni dello Stato che devono essere investite dei problemi quotidiani derivanti dalle contraddizioni emergenti dalla applicazione della Norma vigente (D.Lgs 187/2000), mediante un intervento forte e deciso da parte della nostra Federazione nazionale TSRM.

Risposta ai quesiti

POSSONO GIOVARE ALCUNE NOTE INTRODUTTIVE: Cosa sono le Direttive europee?

1) Le direttive dell’Unione Europea fanno parte degli strumenti giuridici di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le proprie politiche. Si tratta di uno strumento impiegato principalmente nel quadro delle operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali. La direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa introduce UN OBBLIGO IN TERMINI DI RISULTATO FINALE, ma lascia agli Stati membri un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo.

La direttiva fa parte del diritto derivato dell’Unione europea (UE). Essa è pertanto adottata dalle istituzioni europee sulla base dei trattati istitutivi, una volta adottata a livello UE, la direttiva deve poi essere recepita dagli Stati membri nel loro diritto interno.

L’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE sancisce che la direttiva è obbligatoria. Come il regolamento e la decisione, essa è vincolante per gli Stati membri, che ne sono i destinatari. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e quindi NON PUÒ ESSERE APPLICATA IN MODO INCOMPLETO, SELETTIVO O PARZIALE.

Per approfondimenti sul valore delle direttive UE, vai al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l14527

2) TRATTATO EURATOM: è un Trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica (sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957).

TITOLO PRIMO – Compiti della Comunità

ARTICOLO 1 – Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITA’ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (EURATOM). La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.

ARTICOLO 2 – Per l’assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente Trattato:

a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,

b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e VIGILARE SULLA LORO APPLICAZIONE,

Capo III – PROTEZIONE SANITARIA

ARTICOLO 30 – Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Per norme fondamentali s’intendono: a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza, b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili, c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

ARTICOLO 31 – Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate. Dopo consultazione dell’Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei Comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.

Per approfondimenti vai al seguente link: https://it.wikisource.org/wiki/Trattato_che_istituisce_la_Comunit%C3%A0_europea_per_l%27energia_atomica_-_Trattato,_Roma,_25_marzo_1957/Trattato

Si fa presente che le Direttive euratom devono essere recepite e TRADOTTE nelle diverse lingue europee e, la versione italiana, QUALCUNO l’ha tradotta in modo MACROSCOPICAMENTE E SENSIBILMENTE DIFFERENTE da come è stata tradotta e applicata nel resto degli altri Paesi europei, questi ultimi certamente non definibili sottosviluppati e insensibili nei riguardi della salute pubblica.

Non si può non evidenziare come in questi paesi della UE i nostri colleghi tecnici di radiologia non subiscono tutte le limitazioni e i problemi di natura penale, organizzativa e professionale che abbiamo noi in Italia. Una nota degna di particolare attenzione è che nel resto dei Paesi europei, pur rispettando rigorosamente le stesse direttive euratom, i TSRM laureati e abilitati in Italia, lavorano esercitando tranquillamente la professione senza le limitazioni derivanti dalla sui generis traduzione/versione italiana della stessa Direttiva euratom.

Ciò premesso, per quanto riguarda l’attività di radiologia complementare, la DIRETTIVA EURATOM è stata tradotta e recepita in Italia con l’emanazione dell’ancora vigente D.Lgs 187/2000 che:

Articolo 2 – Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

b) attività radiodiagnostiche complementari: attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica;

h) esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;

          2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:

b) responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato dall’esercente. Il responsabile di impianto radiologico PUÒ ESSERE LO STESSO ESERCENTE qualora questo sia abilitato a svolgere direttamente l’indagine clinica;

c) responsabilità clinica: la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita ad uno specialista. In particolare: giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato; cooperazione con altri specialisti e con il personale eventualmente delegato per aspetti pratici; reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su richiesta, di informazioni radiologiche esistenti o di documenti ad altri medici specialisti o prescriventi; informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;

f) specialista: il medico chirurgo o l’odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4;

Articolo 5 – Responsabilità

3. Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali. (… rispettive competenze professionali? boh!)

Articolo 7 – Formazione

4. Le attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento stesso o dall’odontoiatra nell’ambito della propria attività professionale specifica.

DISCUSSIONE:

La radiologia medica, compreso le attività radiodiagnostiche complementari, per essere messa in pratica, si avvale dell’utilizzo di apparecchiature (attrezzature n.d.r.) che producono radiazioni ionizzanti: queste vengono impiegate in medicina mediante l’impiego delle tecniche radiologiche.

Che cos’è la Tecnica radiologica?

È necessario precisare innanzitutto che per profilo professionale si intende l’insieme di capacità specialistiche costituite da conoscenze, competenze e atteggiamenti, acquisite dopo la Laurea (quindi dopo un congruo periodo di studio universitario) e che un professionista deve possedere per compiere il proprio lavoro.

Per il professionista TSRM l’insieme delle capacità specialistiche da compiere per il proprio lavoro, riguardano in larga parte le tecniche radiologiche ovvero “… le manovre e l’impiego di attrezzature radiologiche e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell’attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole” (art.2, comma 1, lettera a) D.Lgs 187/2000), con finalità diagnostiche, terapeutiche, dosimetriche e scientifiche così come descritte nel nostro profilo professionale che ha valore di Legge (D.M. 746/1994) e acquisite dopo un percorso di alta formazione universitaria (Laurea in TRMIR) e Abilitazione di Stato all’esercizio della professione di TSRM (ovvero abilitazione all’applicazione delle tecniche radiologiche).

Le apparecchiature radiologiche erogano radiazioni ionizzanti che interagiscono con la materia biologica e il cui risultato è codificato in informazioni diagnostiche mediante immagini, grafici, valori numerici, …

Le peculiarità professionali del TSRM sono richieste per soddisfare un bisogno di salute delle persone e per affermare il principio della centralità e tutela del paziente quale diritto del cittadino nel Sistema Sanitario Nazionale italiano (DM 502/1992 e s.m.i.). Ogni atteggiamento e iniziativa contrari a questo fondamentale principio, avversa il diritto del cittadino tutelato dalla Costituzione italiana.

Per poter conseguire la Laurea in TRMIR, il TSRM deve seguire un percorso di studi che fra gli obiettivi formativi qualificanti la professione (Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 – Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarieallegato A) vi sono quelli che:

  • lo qualificano operatore sanitario cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 (profilo professionale del TSRM) e successive modificazioni ed integrazioni;
  • lo rendono responsabile degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione;
  • lo abilitano a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

Queste caratteristiche formative lo rendono competente e qualificato a realizzare il principio di ottimizzazione dell’indagine radiologica ovvero a far si che “… tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell’informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un’informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, la delega degli aspetti pratici, nonché i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo della qualità, l’esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente” (art. 4, comma 1 D.Lgs 187/2000).

NESSUNO degli obiettivi formativi sopra riportati è menzionato direttamente o indirettamente fra quelli qualificanti la professionale dell’assistente di poltrona e dell’Igienista dentale, meno che mai di di un OSS e un impiegato amministrativo, ma nemmeno dell’Infermiere e dell’Infermiere pediatrico nonostante questi ultimi siano indicati/citati nell’art. 5 comma 3 del D.Lgs 187/2000. Per una maggior comprensione leggere il Decreto Interministeriale 19-02-2009 – Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie:http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/febbraio/di-19022009.aspx

e l’Allegato A – Numerazione e denominazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie: http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3068.pdf

Per quanto sopra riportato, è possibile affermare che l’igienista dentale o l’assistente di poltrona non odontoiatra che lavora nello studio dentistico, l’amministrativo factotum dello studio ortopedico dove, a dire del collega, si eseguono MOC e chiunque altro non indicato all’articolo 2 lettera b) e all’art. 5, comma 3 del D.Lgs 187/2000 che esegue indagini diagnostiche strumentali con tecniche che richiedono l’impiego di radiazioni ionizzanti, lo fanno in palese violazione della Legge e non curanti dell’interesse e tutela della salute pubblica.

In sostanza, per fare il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, non a caso sono necessari tre anni di studi di alta formazione universitaria e, proprio per questo, è una professione che non si può improvvisare né sostituire secondo quell’idea riduttiva che taluni ignoranti in mala fede esprimono e secondo la quale, per fare il TSRM è sufficiente “schiacciare un pulsante”, intendendo in tal modo che è un lavoro che tutti sono in grado di svolgere: se così fosse, non sarebbero necessarie né formazione specifica universitaria obbligatoria né direttive europee che OBBLIGANO gli Stati membri ad adottarle nella propria legislazione a tutela dei cittadini.

Anche da questo origina il profondo e convinto dissenso della Consulta Nazionale TSRM alla Bozza delle “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate, art. 6 comma 1 del D.lgs. 187/2000” che la Federazione Nazionale TSRM ha di recente inviato al Ministero della Salute senza l’approvazione del Consiglio nazionale così come previsto dall’art. 8 del Regolamento della Federazione stessa.

Per approfondimenti leggi la Bozza 1e – LG_art_6_DLgs_187-2000_rev_FNCPTSRM e, per leggere il commento della Consulta TSRM, vai al seguente link: http://consultatsrm.altervista.org/tsrm-ingoia-e-zitto/

Referto radiologico del medico specialista non radiologo:

premesso che tutti i medici devono lasciare traccia di ogni intervento professionale sulle persone, tutelate, queste, dallo Stato e dall’etica e deontologia professionale nel proprio diritto di essere informati compiutamente sulla procedura cui è stato sottoposta e sui risultati ottenuti; per quanto riguarda la diagnostica strumentale radiologica, questo diritto si attua mediante il rilascio da parte dell’operatore professionale medico di una relazione/rapporto (referto?) medico nel quale vengono descritti gli interventi eseguiti e i risultati ottenuti: è in base a questi ultimi che il medico (e solo lui) propone una diagnosi ed un eventuale percorso terapeutico e/o assistenziale.

In un Paese civile, moderno e avanzato anche le altre professioni sanitarie che intervengono direttamente sulla persona con finalità diagnostiche, terapeutiche o assistenziali, quindi anche il TSRM, dovrebbero rilasciare traccia del proprio operato mediante una relazione/rapporto sanitario (per noi tecnico) che descriva il tipo di intervento eseguito e i rispettivi risultati ottenuti utili al MEDICO per la diagnosi della malattia e nel pieno rispetto dei diritti costituzionali delle persone esaminate.

Per quanto riguarda le competenze dei professionisti coinvolti nell’ambito della radiologia complementare occorre precisare che:

1) Il profilo professionale del medico chirurgo prevede tre principali aree di attività: prevenzione, cura e assistenza. Tra le principali attività che egli deve svolgere per giungere a definire la migliore cura, vi sono le seguenti (fonte Isfol):

  • raccolta anamnestica: raccogliere, attraverso l’ascolto diretto del paziente, tutti i dati che possono aiutare nella definizione di una corretta diagnosi (sintomi, malattie pregresse,…);
  • esame obiettivo: visita del paziente per verifica eventuali patologie;
  • esami di laboratorio e strumentali;
  • diagnosi della malattia;
  • cura, che può essere di tipo medico – utilizzo di farmaci e presidi terapeutici – oppure includere interventi chirurgici.

2) Lgs 187/2000, articolo 2 – Definizioni

b) attività radiodiagnostiche complementari: attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica;

sia il medico chirurgo specialista sia l’odontoiatra hanno l’obbligo di rispettare il D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187 “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom” per quanto riguarda la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

3) Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 – Determinazione delle classi di laurea magistrale: LM-41 Classe delle lauree magistrali in MEDICINA E CHIRURGIA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI: …

(apprendere i) fondamenti delle principali metodologie della diagnostica per immagini e dell’uso delle radiazioni, principi delle applicazioni alla medicina delle tecnologie biomediche. …

la capacità di applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti clinici, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi e la capacità di valutare i rapporti costi/benefici nella scelta delle procedure diagnostiche, avendo attenzione alle esigenze sia della corretta metodologia clinica che dei principi della medicina basata sull’evidenza; …

la capacità di proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagine, valutandone rischi, costi e benefici e la capacità di interpretare i referti della diagnostica per immagini nonché la conoscenza delle indicazioni e delle metodologie per l’uso di traccianti radioattivi ed inoltre la capacità di proporre in maniera corretta valutandone i rischi e benefici, l’uso terapeutico delle radiazioni e la conoscenza dei principi di radioprotezione.

4) LEGGE 24 luglio 1985, n. 409 – ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI ODONTOIATRA

ART. 2.

Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione.

Per scaricare la Legge vai al seguente link: http://www.fnomceo.it/fnomceo/Legge+24+Luglio+1985+n+409+.html?t=a&id=372

5) OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI LA PROFESSIONE DELL’ODONTOIATRA: Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 – Determinazione delle classi di laurea magistrale: LM-46 Classe delle lauree magistrali in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

… … I laureati magistrali della classe, al termine degli studi, saranno in grado di:

apprendere i fondamenti della patologia umana, integrando lo studio fisiopatologico e patologico con la metodologia clinica e le procedure diagnostiche che consentono la valutazione dei principali quadri morbosi;

… Al fine del conseguimento degli obiettivi didattici sopraindicati i laureati della classe devono … … aver effettuato, durante il corso di studi, le seguenti attività pratiche di tipo clinico, che devono essere state compiute con autonomia tecnico professionale, da primo operatore … …

             1) …… eseguire esami radiografici dentali con le tecniche di routine: (periapicali, bite-wing, extraorali proteggendo il paziente e l’équipe odontoiatrica dalle radiazioni ionizzanti); riconoscere segni radiologici di deviazione dalla norma.

Per ulteriori approfondimenti vai al seguente link: http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/radiodiagnostica-complementare-non-solo-clinica/

Per quanto sopra è possibile evincere che il medico chirurgo, in generale, e il medico specialista (in ortopedia, medicina interna, geriatria, …) nello specifico, in ottemperanza anche al D.Lgs 187/2000 art. 2, 5 e 7, possono condurre indagini MOC e rilasciare traccia del proprio operato mediante una relazione/rapporto; questo vale anche per l’odontoiatra per quanto riguarda la diagnostica radiologica odontoiatrica realizzata ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 187/2000.
Riteniamo inoltre che essi debbano delegare solamente al TSRM gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa perché è il Professionista sanitario con le caratteristiche formative che lo rendono competente e qualificato per attuare il principio di ottimizzazione dell’indagine radiologica nell’interesse della persona assistita coerentemente con quanto richiesto dalla DIRETTIVA EURATOM. Diversamente sarebbe una tanto inspiegabile quanto assurda duplicazione di professioni e di capacità specialistiche oltre che uno spreco di risorse della collettività.

Si fa osservare che anche il concetto di delega è, per quanto detto, superato. A tal proposito, proponiamo la lettura del documento allegato (Nota al D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 187, emanato dalla Federazione Nazionale il 12/04/2013): <<… Ora, se quanto abbiamo adesso affermato non appare seriamente confutabile, non possiamo nascondere come la norma in esame (D.Lgs 187/2000, in particolare l’art. 5, comma 3 n.d.r.) risulti in contrasto con il sistema delle competenze delineate dal sistema, introducendo un fattore di confusione logicamente e giuridicamente non accettabile che inserisce fattori di non chiarezza fortemente dannosi nonché, in ogni caso, appaia superata dalla successiva normativa che ha confermato le competenze spettanti alle diverse figure professionali e segnatamente alla professione di TSRM; nella sostanza la norma vorrebbe incidere, impotentemente, in modo indiretto sulle competenze attraverso un istituto (la delega) che per la sua applicazione abbisogna di almeno due presupposti (il potere del soggetto delegante – lo specialista – e la carenza di potere del delegato – TSRM) che nel caso risultano evidentemente inesistenti.>>
In questa sede non possiamo, in ogni caso, non rilevare la palese contraddizione della Nota di cui sopra con il successivo e famigerato Accordo del 17/12/2013 “Management della erogazione delle prestazioni in Area Radiologica” che, a nostro parere, limita l’autonomia professionale del TSRM (a tal proposito si legga l’Informativo della Consulta Nazionale TSRM dal titolo “Informativo 6/2014: ISTITUZIONI – TRASPARENZA – DEMOCRAZIA”)

Circa la radiologia complementare giova ricordare che anche altri medici specialisti quali il cardiologo, il chirurgo vascolare, il neurochirurgo, … sia all’estero sia in Italia utilizzano apparecchiature (attrezzature n.d.r.) radiologiche per attività radiodiagnostiche complementari per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina (D.Lgs 187/2000, articolo 2 lettera b) – Definizioni)
In alcuni ospedali, per quanto riguarda l’esame MOC, l’ortopedico, il medico internista, il geriatra, … hanno scelto, per accordi interni e “quieto vivere”, di far apporre in calce al referto, oltre alla propria firma e quella del TSRM, anche quella di un medico radiologo.

Per un ulteriore contributo alla discussione, riportiamo qui di seguito quanto dichiarato dal Vicepresidente dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) nella Newsletter del 22.04.2015 circa la radiologia complementare: … …

  • Il medico odontoiatra può acquistare e detenere un macchinario radiologico;
  • Il medico odontoiatra per acquistare un macchinario radiologico non necessita della consulenza di un medico specialista in radiodiagnostica;
  • Il medico odontoiatra, a seguito delle valutazioni tecniche eseguite adegua preventivamente, se necessario, i propri locali a seconda dell’apparecchio radiologico da acquistare;
  • Nessuna normativa generale o di settore impone una specifica autorizzazione della P.A. per l’installazione di un apparecchio radiodiagnostico in studi odontoiatrici, ovvero per la sua sostituzione, fermo restando la notifica di acquisto installazione e detenzione di tali apparecchiature;
  • La consulenza dell’esperto qualificato e dell’esperto di fisica medica è già garanzia di controllo della qualità dei macchinari per cui non è necessario per l’odontoiatra assumere un medico specialista in radiologia che esegua per ogni paziente i relativi esami diagnostici;
  • Il medico odontoiatra esegue soltanto esami diagnostici complementari alla propria prestazione sanitaria, in linea con i principi di giustificazione e di ottimizzazione;
  • Il medico odontoiatra non può effettuare esami per conto di altri sanitari, pubblici o privati, ne’ redarre o rilasciare referti radiologici;
  • Il medico odontoiatra valuta anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 lo specifico rischio della prestazione complementare.

Stefano Mirenghi (Vicepresidente Nazionale ANDI)

Per leggere l’articolo nella versione integrale, vai al seguente link: http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/radiodiagnostica-complementare-non-solo-clinica/

 

IN CONCLUSIONE

  • per rispondere alle numerose domande del collega del centro privato dotato di TC Cone beam (Quesito C), Il Ministro del Lavoro attraverso una nota della Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro (del 23 settembre 2005), ha chiarito che per determinare e utilizzare l’ortopantomografo sono sufficienti i titoli per l’esercizio della professione di odontoiatra. Successivamente, nel 2010, il Ministero delle Salute ha pubblicato “Le raccomandazioni per l’impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche Cone Beam” (G.U. Serie Generale, n. 124 del 29 maggio 2010), prevedendo che siano funzionali e complementari all’esercizio delle prestazioni odontoiatriche.

Ad oggi, non risultano Norme che impongano autorizzazioni specifiche per l’installazione di apparecchiature radiologiche negli studi odontoiatrici, che comunque si avvalgono dell’esperto qualificato e dell’esperto in fisica medica per la valutazione della dose da somministrare al paziente e per il programma di garanzia della qualità. L’odontoiatra non necessita della nomina di un medico specialista radiologo come responsabile dell’impianto, essendo egli stesso esercente e responsabile delle attrezzature radiologiche poiché abilitato a svolgere personalmente l’indagine clinico-radiologica Tuttavia, ai sensi dall’art. 2 lettera b) del D. Lgs. 187/00, sono consentite al medico chirurgo specialista o all’odontoiatra, solo quelle pratiche di attività radiodiagnostiche complementari di ausilio diretto e immediato che soddisfino i requisiti funzionali e temporali tali da risultare “contestuali” (eseguito il giorno della prestazione professionale specifica o quello successivo), “integrate” (finalizzate al miglioramento delle prestazione professionale specifica) e “indilazionabili” (per lo svolgimento della prestazione sanitaria complessiva a tutto vantaggio del paziente) rispetto allo svolgimento di specifici interventi strumentali propri della specialità (Umberto Garagiola 2014).

  • Il documento del Ministero delle Salute del 29 maggio 2010, contiene anche altre importanti raccomandazioni: piena giustificazione dell’esame, preventiva acquisizione del consenso informato scritto, adeguata archiviazione e conservazione cartacea e/o informatica del consenso informato e di tutte le immagini per almeno 5 anni, registrazione e archiviazione su apposito registro (anche su supporto informatico) di tutti gli esami eseguiti. A tal proposito, si legga anche la Circolare n. 08/2014 emanata dalla Federazione Nazionale TSRM il 22.04.2014 (Circolare 08/2014_TC Come Beam).
  • Ci preme sottolineare che, nei casi come quelli descritti nei quesiti proposti, il nostro suggerimento è certamente quello di segnalare urgentemente l’accaduto al Collegio TSRM di competenza per territorio affinché il rispettivo gruppo dirigente possa avviare tutte le procedure istituzionali di verifica ed eventualmente di segnalazione alle autorità competenti.
  • In ultimo, come detto nelle note introduttive, siamo però consapevoli che occorrerà fare molta attenzione al recepimento della nuova Direttiva 2013/59/Euratom da parte del nostro Paese che, entro febbraio 2018, in ogni caso dovrà abrogare il D.lgs. 187/2000.

Già la traduzione/versione della nuova Direttiva in lingua italiana presenta delle importanti criticità che, se trasformate in Norma, rischiano di sminuire pesantemente la nostra professione. Tale argomento sarà certamente oggetto di un prossimo documento informativo che elaborerà la Consulta Nazionale TSRM coerentemente con le finalità che il Gruppo intende perseguire.

Risposta a cura di Antonio Alemanno e Francesco P. Sellitti

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3 Risposte a “La radiologia “fatta” da tutti – Assistente di poltrona/OSS/Amministrativi nello studio odontoiatrico e per gli esami MOC: chi può utilizzare le apparecchiature radiologiche in radiologia complementare? – Quesito 5.”

  1. Noto che ad ogni latitudine il TSRM si lamenta e segnala abusi di professione spesso più veri che presunti.
    E lì si ferma.
    Perchè nessuno di loro pone la questione, con un banale esposto, all’Autorità Giudiziaria istituzione preposta a verificare se sussistano o meno le circostanze di cui all’art. 348 del C.P.?
    Per essere professionisti non basta essere in grado di far funzionare le apparecchiature cosa che a quanto pare sanno fare tutti.

  2. Gentile Francesco Sellitti, nel manifestariti i segni più alti della stima per l’abnegazione che trasmetti con il servizio che fai verso tutti i TSRM, devo assolutamente farti presente che nel mio “PICCOLO” ambiente di lavoro e lo dico con tanta sodisfazione sono riuscito con eleganza e con decisione a sottrare il servizio MOC espletato da un ginecologo e creare un posto per TSRM.
    non è stato facile ma con un pò di pazienza frammista a tanta testardagine ” Noi TSRM” abbiamo vinto la contesa.
    Grazie per la Tua Cortesia Gradisci Cordialità
    enzo di mattea

  3. Finalmente un articolo che in maniera esaustiva (molto lungo da leggere, ma ne vale la pena e non esiste alcun buco che faccia acqua) afferma che TC e Ortopantomografie le possono fare i Medici specialisti e i TSRM.
    Perché passi l’infermiere che pigia il pulsante della fluoroscopia quando l’ortopedico deve ingessare il paziente, ma non esiste che un’assistente alla poltrona metta mano su strumentazioni radiologiche o che un igienista dentale faccia OPT solo “perché tanto è una c****** farla, all’esame di stato abbiamo letto una panoramica” e usa i tastini + e – senza sapere che parametri va a modificare.
    Spero solamente che queste ingiustizie escano fuori, perché vedere raggi x erogati senza cognizione di causa e da personale ignorante e inadatto è una cosa a dir poco odiosa.

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