Informativo 6/2014: ISTITUZIONI – TRASPARENZA – DEMOCRAZIA

La Consulta TSRM

10 marzo 2014

Informativo 6/2014: ISTITUZIONI – TRASPARENZA – DEMOCRAZIA

Ai collegi provinciali e interprovinciali TT.SS.R.M.

e p.c. Al Presidente e al Comitato centrale Federazione TT.SS.R.M.

e p.c. Ai TT.SS.R.M.

Premessa

            Gli enti pubblici non sono oggetti inanimati ma soggetti istituzionali “vivi”, perchè hanno uno scopo e sono composti da persone che quello scopo devono perseguire, formando ed indirizzando la loro volontà esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali.

            Tutte le persone, in quanto tali, sono  fallibili e soggette ad errore, e quando si ritiene che le persone sbaglino, è diritto e dovere dei rappresentati di manifestare il proprio dissenso, richiedere chiarimenti e sottoporre quesiti necessari ad una buona conduzione della comunità rappresentata, nell’interesse della collettività: per questo e solo per questo abbiamo dato vita alla Consulta Nazionale per la Professione di TSRM.

Riportiamo il punto 6.2 del Codice Deontologico del TSRM: il TSRM è il professionista che “attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, promuove  iniziative per adeguare le norme vigenti ai bisogni di salute della persona, segnala  all’autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell’applicazione delle leggi e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione. E’ titolare del diritto di sciopero ma ha  comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili

Ecco i perché della CONSULTA

            Dal Consiglio nazionale Straordinario di Lucca del 10 ottobre 2013, aperto in forma assembleare a tutti i TTSSRM, la Federazione  ha avuto un solo e preciso mandato, ovvero rendere massimamente evidenti le incongruenze e le ipocrisie del sistema, anche uscendo dalla consuetudine organizzativa nel tempo consolidatasi in tutto il territorio nazionale”.

Questo, in sintesi, è quanto la  Federazione ha ritenuto di aver raccolto dai Presidenti, dai Direttivi, dai TTSSRM iscritti ai Collegi e dai Sindacati; la CONSULTA utilizza il termine “ritenuto” perché non sappiamo come abbia fatto la Federazione a rilevare il placet dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica assenti a Lucca il 10 ottobre 2013, né sappiamo se ci sono agli atti dichiarazioni scritte di Presidenti di Collegio in cui affermano di avere raccolto il consenso dei propri TSRM iscritti.

Invece di tenere fede al mandato di Lucca, la Federazione ha preferito inchinarsi all’altare della “sostenibilità” del sistema sanitario, quasi che a sostenerlo dovessero essere solo le condizioni ambigue e pericolose in cui lavora il Tecnico di Radiologia a causa del mancato rispetto del D.lgs 187/2000, come sa bene anche il vicepresidente Sabatino, che il 21 febbraio 2014 parla di evidente inapplicabilità della tradizionale interpretazione del Dlgs. 187/2000”.

La Federazione, le incongruenze e le ipocrisie le ha formalizzate e messe per iscritto, con l’accordo del 17 dicembre 2013 prima, e poi con la pubblicazione sul sito della federazione delle due procedure di giustificazione, “atti interni di Aziende Sanitarie”, che nel momento in cui vengono pubblicate sul sito ufficiale riguardano tutti i TTSSRM.

Il documento del 17 dicembre 2013 non è altro che un sunto in brutta copia del D.lgs 187/2000, in cui gli unici punti chiari sono quelli che riguardano la preminenza passata, presente e futura del medico radiologo su tutto il processo diagnostico di area radiologica; per il TSRM vengono invece recuperate le mansioni previste dalla legge 1103 del 1965; il documento alimenta la confusione tra i Tecnici di Radiologia, di fatto non fa altro che avallare il modello organizzativo che ha portato alla imputazione dei colleghi di Marlia e Barga e soprattutto è stato firmato dalla Federazione nella convinzione che il documento potesse essere addirittura interpretato, al pari di una Legge, dal Giudice e quindi evitare il rinvio a giudizio dei colleghi in giudizio.

Il documento è una ipoteca sul futuro professionale dei Tecnici di Radiologia, in quanto la Federazione ha indicato la strada sulla quale si incamminerà appena si apriranno spiragli normativi.           Siccome nell’area radiologica la Federazione non riesce ad ampliare realmente le competenze del TSRM rispetto alle altre professioni, va a recuperare le mansioni della legge 1103/65, abolite dalla legge 25/83 e poi dalla L.42/99; un salto indietro di oltre 48 anni.

Una opportunità persa! Invece di sedersi al tavolo istituito al Ministero della Salute per rendere  “massimamente evidenti le incongruenze e le ipocrisie del sistema (Codice deontologico del TSRM), la Federazione le ha cristallizzate, LE HA LEGITTIMATE; quale momento migliore. Invece, per chiedere di applicare alla lettera il D.lgs 187 del 26 maggio 2000, per verificare sul campo la normativa e pensare poi a quali cambiamenti apportare  in vista della nuova direttiva europea?

Si può pensare di affrontare seriamente il recepimento della nuova direttiva europea senza avere visto gli effetti della prima?

Ma la Federazione non si è fermata qui, ha anche pubblicato sul sito due procedure di giustificazione, entrambe basate sul modello dell’Accordo del 17 dicembre 2013, ed entrambe non in grado di garantire il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica;

nelle procedure vi è:

una evidente distonia con l’articolo 10 del D.lgs 187/2000, nel momento in cui si demanda al TSRM di verificare l’eventuale gravidanza della paziente in età fertile (quale è l’età fertile?) e solo in caso di dubbio rivolgersi al radiologo; il comma 1 dell’articolo 10 del D.lgs 187/2000

1)      afferma un modello organizzativo opposto: “Il  prescrivente  e,  al momento dell’indagine diagnostica o del trattamento,  lo specialista  devono  effettuare un’accurata anamnesi allo  scopo di  sapere  se  la  donna  è  in  stato  di  gravidanza,  e  si  informano, nel  caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno”; il fatto che il TSRM non abbia competenza  in tale ambito è rafforzato anche dal comma 5 dello stesso articolo “Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, l’esercente delle strutture dove si svolgono indagini o trattamenti con radiazioni ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per l’embrione, il feto o per il lattante, nel caso di somministrazione di radiofarmaci; tali avvisi devono esplicitamente invitare il paziente a comunicare allo specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta, o l’eventuale situazione di allattamento”;

2)      Informazione finalizzata alla raccolta del consenso (informato); la semplice lettura di un foglio di carta senza che il medico che eroga la prestazione sia certo che il soggetto abbia ben compreso le spiegazioni che gli sono state fornite non è una informazione che può essere alla base di un consenso informato che, ricordiamo, è la condizione di legittimità di qualunque atto medico, anche quello radiologico;  a tal fine è utile riportare il punto 3.10 del Codice deontologico del 2004: il TSRM “è consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria è diritto di ogni cittadino;  pertanto si adopera per garantire che la persona, debitamente informata, possa giungere ad un’accettazione consapevole della prestazione propostagli. Ritiene contrario a tale  impostazione la sottoscrizione puramente formale di appositi moduli

3)      La mancata visione preventiva della richiesta da parte dello specialista impedisce allo stesso di verificare se il paziente ha eseguito esami precedenti, atto rientrante nella responsabilità clinica del medico specialista (lettera c comma 2 articolo 2  e comma 5 articolo 3 D.lgs 187/2000);

4)      Giustificazione preliminare: la giustificazione preliminare (lettera a comma 2 articolo 3 D.lgs 187/2000) è consentita solo per l’adozione di nuovi tipi di pratichetutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate preliminarmente prima di essere generalmente adottate”,  ovvero prima di adottare una nuova tipologia di esame bisogna vedere se quell’esame è diagnosticamente valido; diversa invece è la giustificazione individuale “Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici dell’esposizione e delle caratteristiche della persona interessata. Se un tipo di pratica che comporta un’esposizione medica non è giustificata in generale, può essere giustificata invece per il singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso” ovvero quello che può non essere giustificato per uno può esserlo per un altro e viceversa, ma questa è una valutazione che fa il medico caso per caso, non il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica sulla base della semplice corrispondenza del quesito al contenuto di un elenco.

Inoltre la Federazione punta sul recepimento dei famosi 8 profili e correlati master, come se fossero un punto d’orgoglio da rivendicare; ancora una volta, invece di progettare una casa ampia e

comoda per i Tecnici di Radiologia, hanno preferito fare tante piccole stanze con elencazione pedissequa di quello che il tecnico deve fare, in pratica un ritorno alle mansioni.

Una cosa è la competenza di Area, altro è la competenza ristretta in precisi ambiti e soprattutto certosinamente predeterminata, tanto che più che ampliamento sembra una frammentazione delle competenze.

Per accedere alle anguste stanze bisogna però fare un master;  se nessuno avrà intenzione di pagare in proprio per fare una cosa che già fa, in quelle stanze chi entrerà?

Ultimo, e non in ordine di importanza, la Conferenza Stato Regioni, nella quale dovrebbe essere recepito l’Accordo dei profili, ha competenza in materia di armonizzazione dei profili professionali nell’ambito delle attribuzioni sanitarie regionali.

Il D.lgs 187/2000 è invece legge dello Stato ed è questo, tramite la delega, che “ingloba” l’attività del TSRM nella attività del medico specialista, a prescindere da quanto sia ampio (o frammentato) il profilo, e non sembra che sia nelle intenzioni degli altri “attori di area radiologica”, ovvero dei soggetti che hanno siglato assieme alla Federazione l’accordo del 17 dicembre 2013 e l’accordo sui profili, cambiare il Decreto Legislativo 187 del 26 maggio 2000.

La Federazione, dopo Marlia, invece di emanare regole cautelari chiare e coerenti con il dettato legislativo, invece di dire ai TTSSRM cosa devono fare, cosa possono fare e cosa invece non devono fare, invece  di battere i pugni affinchè tutte le radiologie avessero i famosi protocolli che i dirigenti delle strutture devono emanare (tutti iscritti a SIRM e SNR!?) ha fatto tutt’altro e sono questi i motivi per cui  migliaia di colleghi Tecnici di Radiologia temono per il loro futuro ogni volta che varcano la soglia del luogo di lavoro.

Sono questi i motivi per cui la CONSULTA, gruppo-movimento spontaneo di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, ha inviato i 18 quesiti ai quali la Federazione non ha voluto o saputo dare risposta, emanando invece note “indirette” prive di reali contenuti che hanno il solo pregio di qualificare pubblicamente coloro che le hanno vergate.

Pensiamo anche che sia giunto il momento in cui la Federazione renda conto con Trasparenza e Democrazia del proprio operato.

Il 21 e 22 marzo 2014 si terrà a Roma il Consiglio Nazionale della Federazione Collegi Professionali dei TSRM (costituito da tutti i Presidenti di Collegio) ed in quella occasione il Comitato Centrale presenterà al Consiglio Nazionale il Bilancio consuntivo per la sua approvazione.          Pensiamo sia giusto che il momento dell’approvazione non debba riguardare solo la regolarità del bilancio da punto di vista tecnico e formale, perché il bilancio va approvato dal Consiglio anche in relazione agli obiettivi raggiunti, cioè verificare se i soldi spesi sono stati effettivamente utilizzati per la crescita professionale del gruppo intero dei Tecnici di Radiologia.
Quindi chiediamo che il Bilancio consuntivo nel suo dettaglio venga pubblicato da subito sul sito web della Federazione, in modo che i TTSSRM possano prenderne visione e rivolgersi ai Collegi di appartenenza per  proporre chiarimenti da inoltrare alla Federazione.

Distinti saluti

I TTSSRM:

Sellitti Francesco Paolo (Torino)

Abruzzese Giacinto (Andria-BAT)

Alemanno  Antonio (Foggia)

Arboco’ Emanuela (Genova)

Bagli’ Gaetano (Enna)

Baiocchi Giorgio (Roma)

Barillaro Osvaldo (Genova)

BattIno Immacolata (Vigevano-Pavia)

Battista Matteo (Catania)

Bianchi Oreste (Vigevano-PV)

Boccaccio Fabio (Genova)

Boccafoschi Rosario (Catania)

Boi Maurizio (Cagliari)

Bombarda Giovanni (Bologna)

Bottazzi Daniela (Vigevano-PV)

Brian Daniele (Roma)

Buttà Benedetto (Catania)

Camarda Michele (Bronte-CT)

Cannata Irene (Reggio Calabria)

Cantore Salvatore (Genova)

Caputo Antonio (Telese Terme-BN)

Caruso Olivio (Ragusa)

Castellano Alessio (Genova)

Cerino Pasquale (Benevento)

Ciarella Maria Assunta (Canistro-Aquila)

Ciavola Maria Agata (Catania)

Clerici Gabriele (Mineo-Catania)

Contini Ernesto (Verona)

Corbari Michela (Cremona)

Cortese Alberto Carmelo (Catania)

Cortissone Gian Mario (Vercelli)

Cossu Maria Cristina (Cagliari)

De Angelis Tommaso (Caserta)

Degani Anna (Brescia)

Di Landro Giovanni ( Siderno-Reggio Calabria)

Di Mattea Vincenzo (Catania)

Di Mauro Marco (Roma)

Fazzi Francesco (Lecce)

Ferrazzoli Patrizia (Vigevano-PV)

Franchino Filippo (Enna)

Giachino Paolo (Ragusa)

Gorgoglione Bambina (S. Giovanni Rotondo-FG)

Guerra Alessandra (Vigevano-PV)

Gumina Tony (Favara-Agrigento)

Iatarola Alessandro (Roma)

Iavarone Raffaele (Brescia)

Izzo Gerarda (Milano)

 

Loiodice Francesco (Bari)

Mallus Stefano (Cagliari)

Massignan Marco (Vigevano-PV)

Mazza Anna (Foggia)

Mazzeo Antonio (Napoli)

Meazza Andrea (Cesano Maderno-MB)

Merighi Maria Aurelia (Ferrara)

Monterisi Davide (Milano)

Moroni Marco (Roma)

Murru Sergio (Cagliari)

Orondini Fabio (Lecce)

Pacifici Stefano (Roma)

Panci Simone (Firenze)

Panfili Riccardo (Genova)

Panzanella Mariano (Napoli)

Patrizio Antonio (Foggia)

Pelegata Pierluigi (Vigevano-PV)

Radi Ferdinando (Roma)

Rinaldi Giuseppe (Milano)

Riva Carlo (Ponte San Pietro-Bergamo)

Rizzuto Pietro (Gallarate-Varese)

Rossi Davide (Genova)

Ruggiero Luigi (Vicenza)

Russo Alessandra (Augusta-SR)

Russo Carmela (S. Giovanni Rotondo-FG)

Russo Gregorio (Vigevano-PV)

Santucci Stefano (Roma)

Scala Francesco (Siracusa)

Scalia Orazio (Catania)

Sciacca Francesco (Siracusa)

Serena Luca (Genova)

Sinceri Rosalba (Arezzo)

Soliani Margherita (Pistoia)

Spada Calogero (Gallarate-Varese)

Speciale Michelangelo (Bagheria-Palermo)

Spilotro Donatantonio (Castellana Grotte-Bari)

Spinelli Francesco Antonio (Reggio Calabria)

Taini Gabriele (Ancona)

Tancredi Anna (S. Giovanni Rotondo-FG)

Tombesi Marco (Macerata)

Torrisi Vincenzo (Catania)

Trifolò Gaetano (Acireale-Catania)

Trigiani Mattia (S. Giovanni Rotondo-FG)

Vernazzani Luigi (Livorno)

Vicari Manolo (Roma)

Wirz Enrico (Modena)

Zarrelli Carmina (Vigevano-PV)