Informativo 4/2014: A TUTELA DELLA PROFESSIONE DEL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

La Consulta TSRM

27 febbraio 2014

Informativo 4/2014: A TUTELA DELLA PROFESSIONE DEL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

 Il perché della nascita del gruppo

CONSULTA NAZIONALE per la PROFESSIONE Di TSRM

14 tecnici di radiologia, operanti nei distretti di Marlia e Barga (Lucca) sono stati rinviati a giudizio e dovranno sostenere un processo penale; assieme ai tecnici di radiologia sono stati rinviati a giudizio anche medici radiologi e il direttore sanitario che aveva emanato la disposizione relativa alla teleradiologia, nell’ambito della quale era prevista la sola presenza del TSRM durante la esecuzione degli esami radiografici.

I Tecnici di Radiologia sono accusati di avere svolto i compiti che la Legge riserva esclusivamente al medico radiologo in quanto facente parte del processo di giustificazione descritto nell’articolo 5 del  Decreto legislativo 187/2000, ovvero anamnesi, giustificazione dell’esame Rx, informativa per il consenso e accertamento per eventuali gravidanze, quest’ultimo previsto dall’articolo 10 del D.lgs 187/2000 (accertamento riservato esclusivamente al medico richiedente e allo specialista medico radiologo).

A seguito delle imputazioni rivolte ai nostri colleghi, la Federazione nazionale TSRM ha convocato in ottobre 2013 a Lucca, in concomitanza della prima udienza del processo penale ai colleghi, il Consiglio nazionale aperto a tutti i TTSSRM (in forma di Congresso-Assemblea), in occasione della quale si è affermato che tutti i tecnici di radiologia avevano dato il loro assenso tramite i collegi di appartenenza ad una serie di iniziative che nelle intenzioni avrebbero dovuto chiarire al giudice la situazione operativa nella quale si trovavano i TTSSRM di Marlia e Barga ed evitare per il futuro che altri colleghi potessero avere gli stessi problemi. (ma in realtà quanti di noi sono stati interpellati?)

L’epilogo si è avuto con la firma da parte della Federazione nazionale TTSSRM, la SIRM, il sindacato dei Radiologi SNR e altre associazioni di area medica, del documento del 17 dicembre 2013, che consideriamo confuso, lacunoso e non adatto a risolvere alcuno dei problemi all’origine del caso Marlia e Barga, dato che non è altro che la descrizione del modus operandi adottato nelle radiologie dove operavano i colleghi rinviati a giudizio.

Queste considerazioni e i conseguenti dubbi sul documento d’intesa hanno portato un gruppo di colleghi Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (questo gruppo denominatosi CONSULTA NAZIONALE per la PROFESSIONE di TSRM) a porsi delle domande e poi a girarle alla Federazione nazionale TSRM sotto forma di 18 semplici quesiti (che trovate in fondo a questo informativo) ai quali la Federazione non ha voluto/saputo rispondere.

I dubbi sono legittimi anche perchè, nelle intenzioni della Federazione, il documento sarebbe

dovuto addirittura “essere interpretato” dal Giudice il quale, una volta letto  il prezioso(?) contributo, avrebbe dovuto prosciogliere e lasciare andare i colleghi; purtroppo il Giudice è soggetto soltanto alle Leggi e le Leggi le emana ancora oggi il Parlamento e per questo che i colleghi sono stati rinviati a giudizio e dovranno sostenere, purtroppo, il dibattimento in un processo penale.

La convinzione da parte della Federazione di aver risolto il problema Marlia-Barga la si evince dalla nota del 21 febbraio 2014 a firma del vicepresidente della federazione, nella quale si afferma che “… Lo sconforto che ci ha coinvolto è naturalmente grande, in quanto l’impegno profuso affinché, indirettamente, la magistratura potesse sensibilizzarsi, anche alla luce del documento sottoscritto con la SIRM e l’AIFM lo scorso 17 dicembre, non ha ancora sortito l’effetto sperato”, che indirettamente afferma che gli obiettivi alla base della firma del  documento, non sono stati raggiunti e se non lo saranno in futuro, testimonieranno il fallimento della linea politico-professionale della Federazione.

(scarica la nota al seguente link: http://www.tsrm.info/wp-content/uploads/2014/02/Comunicazione-CN-Vicepresidente.pdf)

Ora, considerato che la Federazione è un ente pubblico finanziato con i soldi che i TTSSRM sono obbligati per Legge a versare ai Collegi, ci saremmo aspettati almeno l’EMANAZIONE DI REGOLE CHIARE,  CAUTELARI PER IL TSRM E RISPETTOSE DELLA LEGGE, ormai assolutamente necessarie e non più derogabili, anche al fine di realizzare un comportamento lavorativo del TSRM uniforme su tutto il territorio nazionale e far sentire l’istituzione vicina e a sostegno dei propri iscritti.

La Federazione invece insegue la sostenibilità del sistema(?), come se la sostenibilità la si dovesse raggiungere solo a spese dei Tecnici di Radiologia, mentre la si può raggiungere anche rispettando la Legge e facendo sì che tutti i TTSSRM, padri e madri di famiglia, possano ritornare a casa sicuri di non aver violato alcuna Legge.

Purtroppo la Federazione si è chiusa nel recinto delle incertezze che essa stessa ha creato e non  riesce a venirne fuori, firma un accordo che si dice basato sul D.lgs 187/2000 ma che non ne rispetta i canoni, tanto che lo stesso vicepresidente della federazione afferma, nella già citata nota del 21-02-2014,  che “Di fronte alla evidente inapplicabilità della tradizionale interpretazione del Dlgs. 187/00, in attesa che la nuova direttiva europea sia recepita, interpretata e applicata in modo più pragmatico, più che ricercare i colpevoli di quanto è successo …….”; certo, in Italia nessuno è mai colpevole, i problemi sono di chi ce li ha, ma l’interpretazione delle Leggi spetta al Giudice che utilizza i canoni classici e tradizionali, ma se il vicepresidente ne conosce qualcuno altro, si faccia avanti.

Unica certezza deriva dall’affermazione della Federazione TSRM, nella persona del suo vicepresidente, quando afferma che il D.lgs 187/2000, per la cui inosservanza i Tecnici e i Radiologi sono a giudizio, è “evidentemente inapplicabile ma al momento non ha fatto nulla per chiarire come i TSSRM devono comportarsi nelle radiologie e non sappiamo se è a conoscenza di altre realtà simili a quelle di Marlia e Barga.

Come se non bastasse, l’accordo del 17 dicembre 2013, qualora recepito in futuro in un atto legislativo, sarebbe un passo indietro per il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, in quanto gli

spazi “professionalizzanti” futuri della professione  sono ricercati e trovati, sostanzialmente, nel recupero delle mansioni dell’articolo 11 della L.1103 del 04 agosto 1965 che recita:


“… Ai tecnici di radiologia medica è consentito di svolgere le seguenti mansioni nei gabinetti radiologici, riconosciuti a norma di legge:

• a) preparare l’ammalato secondo le istruzioni del medico radiologo;

• b) effettuare tutte le manovre e la manualità coordinate dal medico radiologo che ne rimane responsabile;

• c) controllare l’efficienza degli apparati e la loro manutenzione;

• d) eseguire il lavoro della camera oscura, della registrazione e dell’archiviazione delle pellicole.

È fatto divieto ai tecnici di radiologia medica di fornire prestazioni fuori dei gabinetti radiologici debitamente autorizzati se non sotto il diretto controllo e in presenza del medico radiologo, che ne assume, di volta in volta, la responsabilità.”

Mansioni, si badi bene, che la Legge 25 del 1983 ha abolito affermando le Competenze di Area.

D’altronde, lo stesso documento del 17 dicembre, sulla scorta dei documenti SIRM, rinvenibili sul sito della società scientifica dei Radiologi(il cui link trovate in fondo a questo documento informativo), afferma:

“… Nello specifico, l’atto medico radiologico prevede momenti di competenza dello specialista medico radiologo strettamente interdipendenti e inscindibili tra loro, con interfaccia con altre figure professionali che collaborano ai processi di:

1) Valutazione della richiesta di prestazione del medico prescrivente

2) Inquadramento clinico-laboratoristico-anamnestico

3) Giustificazione dell’esame proposto

4) Informativa e raccolta del consenso all’atto medico

5) Attuazione dell’indagine, che consiste in:

a) Identificazione

b) Ottimizzazione

c) Esecuzione

d) Utilizzo (eventuale) del mezzo di contrasto

e) Documentazione iconografica

6) Interpretazione/Refertazione/Comunicazione/Discussione con il Clinico

7) Archiviazione”

Solo che la LEGGE non prevede quali siano i momenti di collaborazione, né che le responsabilità relative agli atti di esclusiva competenza del radiologo possano essere a carico di qualcun altro.

Riteniamo che il documento del 17 dicembre 2013, “management della erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini” sia stato, in prospettiva, un atto di eutanasia dal punto di vista professionale; al di là delle chiacchiere, ciò che rimane nero su bianco è il fatto che la massima rappresentanza della Professione di TSRM, ovvero il Presidente e il Comitato Centrale della Federazione nazionale Collegi TTSSRM, ha accettato, sottoscrivendo l’intesa, di riconoscere al

medico specialista in radiologia la titolarità della decisione finale circa la ottimizzazione e tecniche di esposizione per ridurre la dose di esposizione, la scelta delle apparecchiature, delle attrezzature, della metodologia e delle tecniche e quindi consolidare in futuro la situazione attuale, come descritta dal D.lgs 187/2000.

In pratica, invece di prospettare e progettare una soluzione futura che valorizzasse nel giusto verso il percorso di studi che il TSRM ha compiuto, la Federazione, credendo di risolvere la fase acuta del problema Marlia-Barga ha  allargato le competenze  riportandole nell’ambito delle mansioni di circa 50 anni fa

SONO QUESTI I MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALLA NASCITA DEL NOSTRO GRUPPO: LA “CONSULTA NAZIONALE PROFESSIONE TSRM”

Vogliamo ricordare a tutti i colleghi TTSSRM che il Decreto legislativo 187/2000 prevede una serie di adempimenti che il medico radiologo deve compiere necessariamente prima che il tecnico di radiologia “schiacci il pulsante” della erogazione Rx; facciamo presente anche che non è interesse solo del Tecnico di Radiologia che il medico radiologo faccia quello che deve fare, in quanto, ogni esame refertato dal radiologo senza che questi abbia prima della erogazione, valutato il quesito clinico, informato il paziente e acquisito il consenso accertandosi che il paziente abbia ben capito le informazioni ricevute circa l’indagine a cui sarà sottoposto e rilevato eventuali stati di gravidanza, NON PUÒ NON SAPERE CHE HA OMESSO UN ATTO CHE LA LEGGE GLI RISERVA E CHE NON PUÒ DELEGARE NESSUNO!

Come Consulta TSRM, stiamo cercando, con i limitatissimi mezzi a nostra disposizione, di creare uno spazio di discussione e confronto che avrebbe dovuto creare la Federazione e i Collegi, al fine di chiarire quali siano i compiti del TSRM che la LEGGE gli riserva. La Consulta Nazionale per la Professione di TSRM propone, quindi, un percorso che inizialmente prevede due iniziative per raggiungere l’obiettivo che è quello di applicare il Profilo Professionale di TSRM (DM 746/1994):

1)      prima è necessario “la messa in sicurezza” dell’attività lavorativa e professionale dei TTSSRM; a questo scopo avevamo posto i 18 quesiti alla Federazione e richiesto risposte chiare, semplici e applicabili nel quotidiano. Siamo stati trattati con sufficienza ed è equivalso a trattare con sufficienza tutti i Tecnici di Radiologia d’Italia. Noi come gruppo stiamo lavorando per proporre un comportamento “sul campo” coerente con le vigenti Leggi e Norme dello Stato Italiano, da adottare e attuare su tutto il territorio nazionale, la federazione non sappiamo su quale campo si stia muovendo.

2)      Rivolgerci ai nostri governanti, alla “Politica” e alle rappresentanze lavorative e sociali per sensibilizzarli per risolvere al più presto questo assurdo e ben visibile problema che, oltre a frenare lo sviluppo sociale e sanitario del nostro Paese, rappresenta un costo economico e finanziario che oltre a non potercelo permettere ci spinge in una regressione professionale dalla quale bisogna assolutamente uscire.

29 gennaio 2014

Al  Presidente FNCTSRM

Ai Componenti del Comitato Centrale FNCTSRM

e.p.c.

Ai TTSSRM U.O. Latisana

Ai TTSSRM

Il neonato Gruppo nazionale di TTSSRM denominato “Consulta Nazionale per la Professione di TSRM” (Gruppo Professionale – Scientifico – Culturale con finalità di divulgazione e valorizzazione della Professione di TSRM), i cui componenti sono elencati di seguito e sottoscrivono questa lettera, letta la nota Prot. N. 127/2014 indirizzata ai colleghi di Latisana e, avendo riscontrato il notevole disagio dei colleghi sul territorio nazionale, fra i quali anche i sottoscrittori di questa lettera, al fine di chiarire in modo inequivocabile quale deve essere il comportamento dei TTSSRM “sul campo” ovvero nell’esercizio quotidiano della Professione di TSRM

chiede

al Presidente della Federazione Nazionale CPTSRM di rispondere in modo chiaro ed inequivocabile, anche con un semplice “SI” o “NO”, alle seguenti domande:

1)      È corretto affermare che, alla luce della vigente normativa, il TSRM non ha la possibilità di decidere autonomamente se partecipare o meno alla procedura radiologica?

2)      È corretto affermare che senza la preventiva autorizzazione/delega del radiologo il TSRM non può eseguire un esame radiografico?

3)      È corretto affermare che solo il medico specialista radiologo  può autorizzare il tecnico di radiologia ad eseguire l’esame radiologico?

4)      È corretto affermare che nessun altro medico può autorizzare il TSRM ad eseguire la radiografia?

5)      È corretto affermare che la congruità del quesito clinico e della richiesta del medico prescrittore rientrano nel processo di giustificazione?

6)      È corretto affermare che secondo il d.lgs 187/2000 il processo di giustificazione è un atto medico esclusivo del radiologo?

7)      È corretto affermare che secondo il d.lgs 187/2000 l’esclusione della gravidanza è esclusiva competenza del medico radiologo e del medico prescrittore?

8)      È corretto affermare che uno dei capi di imputazione per i tecnici di Marlia è proprio l’accusa ai TSRM di aver indebitamente accertato o escluso eventuali gravidanze?

È corretto  allora affermare che la esclusione della gravidanza non è competenza che la legge

1)      attribuisce al TSRM?

2)      È corretto affermare che l‘anamnesi tecnica è cosa ben diversa dall’anamnesi clinica?

3)      È corretto affermare che l’anamnesi clinica è esclusiva competenza del medico radiologo?

4)      È possibile affermare che l’anamnesi tecnica riguarda informazioni al paziente riguardo i dati tecnici relativi all’esposizione?

5)      È verosimile affermare che per il paziente ricevere una informazione basata solo sui dati tecnici utilizzati non riveste alcuna importanza?

6)      È corretto affermare che l’informare il paziente sui rischi dell’esposizione radiologica rientra nel consenso informato?

7)      È corretto affermare che il consenso informato è competenza esclusiva del medico radiologo?

8)      È corretto affermare che il consenso informato relativo alla procedura radiologica non è competenza del TSRM?

9)      È corretto affermare che la presa in carico del paziente bisognoso di assistenza comporta anche l’esecuzione di competenze infermieristiche?

10)  È corretto affermare che secondo la legge n. 25 del 3 gennaio 1983 l’archiviazione delle immagini non è competenza del TSRM?

Per leggere altri documenti a completamento di questo informativo, cliccate i seguenti link:

http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2014/02/13/news/rx-senza-il-medico-in-14-finiscono-sotto-processo-1.8662716

http://www.sirm.org/index.php/component/docman/doc_download/344-l-atto-medico-ecografico?Itemid=135

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4676443.pdf

http://www.tsrmfoggia.org/Upload/risposta%20latisana.pdf

Distinti saluti

I TTSSRM:

Sellitti Francesco Paolo (Torino)Alemanno  Antonio (Foggia)Arboco’ Emanuela (Genova)Bagli’ Gaetano (Enna)Bianchi Oreste (Vigevano-PV)

Battista Matteo (Catania)

Boccafoschi Rosario (Catania)

Bombarda Giovanni (Bologna)

Bottazzi Daniela (Vigevano-PV)

Brian Daniele (Roma)

Buttà Benedetto (Catania)

Camarda Michele (Bronte-CT)

Cantore Salvatore (Genova)

Caputo Antonio (Telese Terme-BN)

Cerino Pasquale (Benevento)

Ciavola Maria Agata (Catania)

Contini Ernesto (Verona)

Cortese Alberto Carmelo (Catania)

Cortissone Gian Mario (Vercelli)

Degani Anna (Brescia)

Di Landro Giovanni ( Siderno-Reggio Calabria)

Di Mauro Marco (Roma)

Ferrazzoli Patrizia (Vigevano-PV)

Franchino Filippo (Enna)

Gorgoglione Bambina (S. Giovanni Rotondo-FG)

Guerra Alessandra (Vigevano-PV)

Gumina Tony (Favara-Agrigento)

Iatarola Alessandro (Roma)

Iavarone Raffaele (Brescia)

Izzo Gerarda (Milano)

Licenziato Paola (Novara)

Massignan Marco (Vigevano-PV)

Mazzeo Antonio (Napoli)

Meazza Andrea (Cesano Maderno-MB)

 

Merighi Maria Aurelia (Ferrara)Monterisi Davide (Milano)Moroni Marco (Roma)Orondini Fabio (Lecce)Pacifici Stefano (Roma)

Panci Simone (Firenze)

Panfili Riccardo (Genova)

Panzanella Mariano (Napoli)

Patrizio Antonio (Foggia)

Pelegata Pierluigi (Vigevano-PV)

Radi Ferdinando (Roma)

Rinaldi Giuseppe (Milano)

Riva Carlo (Ponte San Pietro- Bergamo)

Ruggiero Luigi (Vicenza)

Russo Alessandra (Augusta-SR)

Russo Carmela (S. Giovanni Rotondo-FG)

Russo Gregorio (Vigevano-PV)

Santucci Stefano (Roma)

Scala Francesco (Siracusa)

Sciacca Francesco (Siracusa)

Serena Luca (Genova)

Soliani Margherita (Pistoia)

Spada Calogero (Gallarate-VA)

Spilotro Donatantonio (Castellana Grotte-Bari)

Spinelli Francesco Antonio (Reggio Calabria)

Taini Gabriele (Ancona)

Tombesi Marco (Macerata)

Tancredi Anna (S. Giovanni Rotondo-FG)

Torrisi Vincenzo (Catania)

Trigiani Mattia (S. Giovanni Rotondo-FG)

Vernazzani Luigi (Livorno)

Vicari Manolo (Roma)

Wirz Enrico (Modena)

Zarrelli Carmina (Vigevano-PV)