Ecco le prime diffide da parte dei singoli TSRM alla Federazione CPTSRM e ai Collegi provinciali di appartenenza.

19 febbraio 2018: TSRM – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per imposizione assicurazione.

In attesa di informarvi sui ricorsi al TAR già depositati, un nostro Collega, assistito dal proprio sindacato e dall’avvocato, ha formalmente presentato “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l’imposizione dell’assicurazione obbligatoria ai TSRM”.

Solo la tracotanza che “annebbia la vista e la mente”, rende il condottiero intriso di insana follia, causa di sicura “morte” per il proprio popolo. È questa la sorte che spetta ai TSRM?

Non preoccupatevi” – egli disse – “stanno soltanto abbaiando alla Luna!

I TSRM non abbaiano alla Luna, se necessario sanno agire e molto più umilmente si battono per esigere GIUSTIZIA, LIBERTÀ e DEMOCRAZIA.

Per leggere il Ricorso al Presidente della Repubblica clicca il sottostante link:

TSRM-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per imposizione assicurazione

 


 

9 febbraio 2018: Assicurazione TSRM …. il collega non rinuncia a far valere la propria posizione.

Care Colleghe e Colleghi, ho ricevuto dal Collega Panebianco di Cagliari le seguenti 2 iniziative:

Cagliari, 06 febbraio 2018
destinatari:
1) Federazione Nazionale Collegi TTSSRM: [email protected]
2) Collegio Cagliari/Oristano TTSSRM: [email protected]
3) FP CGIL nazionale: [email protected]
4) FP CGIL regione Sardegna: [email protected]
5) FP CGIL territoriale Cagliari: [email protected]
6) colleghe e colleghi TSRM iscritti albo Cagliari/Oristano (in mail inoltrate separatamente)

Gentilissimi,

In riferimento alla Vs comunicazione odierna, del 06 febbraio 2018, prot. 491/2018 (in allegato), in cui sfortunatamente non si aderisce alla mia richiesta di conoscere le coordinate bancarie (IBAN) mediante le quali operare un bonifico per il prescritto pagamento del contributo 2018, vogliate prender nota della seguenti dichiarazioni:

1) confermo la mia volontà di pagare il dovuto contributo anno 2018 per l’iscrizione all’Albo entro la scadenza prevista (10 febbraio 2018), come da decenni ho sempre fatto

2) sinora ciò è reso impossibile, rendendomi di fatto moroso indipendentemente dalla mia volontà; infatti il MAV bancario, a Vostro dire, risulterebbe l’unica forma accettata per il pagamento, e ciò preclude lo storno della quota assicurativa

3) in conseguenza del punto precedente, si configura una coartazione della mia libertà di scelta, che fortunatamente il Legislatore tutela e prevede all’art. 10, 3° comma, della Legge n. 24 del 08 marzo 2017: “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque  titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di  assicurazione per colpa grave”

4) come è logicamente desumibile la suddetta scelta è libera, comprendendo ipoteticamente persino la possibilità di poter liberamente decidere di non contrarre alcuna polizza, rispondendo personalmente della eventuale inadempienza; a tal proposito, fra l’altro, la Legge non affida agli Ordini professionali alcun potere di controllo e/o sanzionatorio in merito

5) ciò non ostante, anche se non dovuto Vi rendo noto che in quanto iscritto FP CGIL sono già in possesso di una copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi e nel rispetto della norma citata

6) vogliate comunicarmi al più presto una modalità per effettuare il pagamento di cui al punto 1); non vorrei essere costretto ad inviare il denaro in contanti con RAR, pur di non risultare moroso mio malgrado

7) facevo affidamento sul buon senso dei miei dirigenti nazionali per una soluzione ispirata alla ragionevolezza; riscontrando con rincrescimento, invece, un tono vagamente minaccioso nella allegata risposta pervenuta, Vi preannuncio che tutto il carteggio della presente vicenda sta per essere trasmesso per gli adempimenti necessari ai legali della mia Organizzazione Sindacale, FP CGIL, che ci legge per conoscenza
Saluti
TSRM Michele Panebianco

2 febbraio 2018

Da: [email protected]

A: [email protected]

A seguito di colloqui telefonici, con la presente faccio richiesta di un IBAN utile al versamento del contributo 2018, non avendo la possibilità di fare il versamento MAV con importo diverso da quello pre-impostato.
Si informa che, non appena mi fornirete un IBAN idoneo, intendo operare lo storno della parte assicurativa del contributo, che ritengo illegittima, e che è stata oggetto di mie precedenti comunicazioni
Saluti
TSRM Michele Panebianco


 

16-01-2018: La CGIL invita a compilare il Modulo per conferire gratuitamente mandato ai propri avvocati per avviare il ricorso al TAR contro l’imposizione dell’assicurazione ai TSRM (oltre a Torino può valere anche per altre città dove il sindacato ha avviato la stessa l’iniziativa legale). Scarica il modulo al sottostante link:

Modulo per conferire gratuitamente mandato ai propri avvocati per avviare il ricorso al TAR contro l’imposizione dell’assicurazione ai TSRM

15-01-2018: Una domanda…, e se i collegi perderanno la causa in tribunale, chi pagherà le spese legali e il risarcimento danni? La vigente Legge prevede che sia il funzionario (o i funzionari) responsabili.

Chi ha ritenuto che le iniziative delle organizzazioni sindacali (e dei singoli TSRM) fossero “fuffa” e fastidiose urla di dirigenti “quaquaraqua”, temo che dovranno ricredersi: compito primario di un’organizzazione sindacale è quello di tutelare i lavoratori e i propri iscritti; a partire da questo ruolo, la CGIL torinese e piemontese, ha avviato il primo atto concreto contro “…l’imposizione di una polizza assicurativa Collettiva per responsabilità professionale (colpa grave) con relativo addebito del costo nella tassa d’iscrizione all’Albo 2018… ” leggi il documento allegato qui di seguito:

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IN SINTESI:

alla data del 31-12-2017 i Collegi provinciali TSRM che hanno votato NO all’imposizione dell’assicurazione e all’inserimento del rispettivo costo della quota assicurativa nella tassa d’iscrizione all’Albo professionale, così come proposto dal Comitato Centrale e dal Consiglio Nazionale, sono:

  • Collegio TSRM di Foggia;
  • Collegio TSRM di Messina;
  • Collegio TSRM di Novara;
  • Collegio TSRM di Napoli-Avellino-Benevento-Caserta;
  • Collegio TSRM di Mantova;
  • Collegio TSRM di Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza-Brianza-Sondrio.

A questi Collegi bisogna aggiungere tutti i TSRM già in possesso di assicurazione per colpa grave, che hanno inoltrato la Diffida ai rispettivi Collegi di appartenenza (che si può scaricare qui di seguito) e che hanno dichiarato di scorporare dalla tassa d’iscrizione all’Albo la quota per l’assicurazione imposta dai collegi.

NON ERA MEGLIO ASPETTARE I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 24/2017, COME LA RAGIONEVOLEZZA DEL “BUON PADRE DI FAMIGLIA” SUGGERISCE  ?

NON ERA MEGLIO UN BANDO DI CONVENZIONE (COME HA FATTO L’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI) E LASCIARE LIBERTA’ DI SCELTA AGLI ISCRITTI ALL’ALBO? COMUNQUE, CON L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/2017 (c.d. LEGGE GELLI), CHE PREVEDE L’OBBLIGATORIETA’ DI ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE DA PARTE ANCHE DEI PROFESSIONISTI SANITARI, GLI ADERENTI ALLA CONVENZIONE SAREBBERO STATI MIGLIAIA (ALMENO 15000 TSRM) E …. NESSUNA AZIENDA ASSICURATIVA IGNOREREBBE TALI NUMERI.

NON SAREBBE STATO MEGLIO ASSOCIARSI CON LE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE (COSTITUENDO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI) E PROPORRE INSIEME IL BANDO DI CONVENZIONE?

E I COLLEGHI DELLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE CHE ENTRERANNO NEL NUOVO ORDINE PROFESSIONALE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE NON POTRANNO ESPRIMERE LA PROPRIA POSIZIONE E SCEGLIERE: NON SI PUO’ CERTO DIRE CHE E’ IL MASSIMO DELLA CORRETTEZZA E SI DEVE AGGIUNGERE CHE CON I NUOVI ENTRATI LA FORZA CONTRATTUALE SAREBBE STATA CERTAMENTE MAGGIORE !

INFINE, CUI PRODEST  ?

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22-12-2017: anche l’avvocato della CGIL ha predisposto un modello di DIFFIDA da inviare al Collegio di appartenenza, per scaricarlo clicca il link qui sotto:

MODELLO DI DIFFIDAINDIVIDUALE TSRM PER IMPOSIZIONE ASSICURAZIONE INSERITA NELLA TASSA DìISCRIZIONE AL COLLEGIO PREDISPOSTO DAL SINDACATO CGIL

 

29-11-2017: Numerosi colleghi hanno richiesto un modello omogeneo di diffida da inviare al Collegio TSRM provinciale di appartenza: alcuni altri colleghi hanno predisposto il seguente

MODELLO DI DIFFIDA AL COLLEGIO TSRM PER ASSICURAZIONE INSERITA NELLA TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE (pdf)

 

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8 dicembre 2017: Parere dell’ufficio legale del Sindacato UIL circa aumento iscrizione all’Albo dei Tecnici di Radiologia per assicurazione RC professionale. per leggere e scaricare il documento, clicca il link qui sotto:

UIL-Parere legale aumento tassa per assicurazione TSRM 7-12-2017

 

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7 dicembre 2017: (terza comunicazione TSRM Panebianco del Collegio Cagliari-Oristano)

Care Colleghe e cari Colleghi,

ieri sera, in una saletta di un albergo cagliaritano, si è svolta una civile, democratica ed animata assemblea straordinaria

La presenza di truppe munite di delega era ben organizzata, bisogna riconoscerlo; così come occorre riconoscere la scarsità di argomenti a suffragio della presunta obbligatorietà del Collegio a imporre agli iscritti il pagamento di una pur ottima polizza, non scelta, non richiesta, non urgente (nessun altro Ordine ne ha sentito l’impellenza), non ben definita per l’assenza degli 8 (in lettere, otto) decreti attuativi previsti nell’art. 3 comma 1, art. 5 comma 1 e 3, art. 10 commi 5, 6 (il più importante) e 7, art. 14 comma 2 e 4 della legge n. 24/2017

Chi non si fida e vuole approfondire, sincerandosi della complessità della materia, può incominciare dalla semplice lettura della Legge al link seguente:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg

Solo per informazione ed esemplificazione, guardiamo ai tempi previsti: la Legge 24/2017 è entrata in vigore il 01 aprile 2017; il comma 1 art. 3 parla di novanta giorni, come il comma 5 art. 10, sfortunatamente scaduti il 30 giugno 2017; il comma 6 art. 10 parla di centoventi giorni, anch’essi scaduti il 31 luglio 2017; analogamente per gli altri decreti da emanare, Come avvenuto innumerevoli volte nella storia legislativa italiana, non solo non si rispettano i termini dettati dal Parlamento stesso o dall’Unione Europea, ma talvolta si ritiene che politicamente o per ragioni di opportunità i decreti attuativi non siano proprio emanati, privando di attuabilità la norma a monte… tutto è possibile

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Dopo questa veloce digressione tecnica, torniamo alla riunione di ieri sera: se la quota è stata aumentata, ciò deriva dal voto assembleare; è stato sempre detto che l’Assemblea è sovrana; personalmente condivido e difendo questo principio democratico, e tendo quindi ad accettare le risultanze assembleari

Però ricordo, dalla lontana frequentazione dei banchi di scuola, che talvolta le Assemblee non assumono decisioni a favore dei cittadini, o dei loro iscritti o associati; ad esempio dal 1792 in poi furono “democraticamente” mandati alla ghigliottina circa 50.000 francesi, a torto o a ragione, ma con criteri democratici:
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_dei_sospetti
Per non andare troppo indietro nel tempo ed arrivare ai nostri giorni, nel nostro Parlamento si è toccato il ridicolo quando sei anni fa si è democraticamente votato a maggioranza per decidere che Ruby fosse la nipote di Mubarak…

http://archivio.senzasoste.it/nazionale/la-camera-dei-deputati-ha-deciso-ruby-era-la-nipote-di-mubarak

Quindi, per rispetto a me stesso, ed alla mia libertà di scelta (spero di non essere l’unico cui è particolarmente caro questo diritto), ritengo di essere d’accordo con l’Avv. Carlo Piccioli, da tempo consulente legale della Federazione…
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2017/10/osservazioni-al-Servizio-di-Brokeraggio-Assicurativo-_Piccioli.pdf

… ed alla mia sigla sindacale, che ha formalmente diffidato la Federazione:

http://consultatsrm.altervista.org/wp-content/uploads/2017/10/Diffida-CGIL-a-Federazione-TSRM-per-imposizione-assicurazione.pdf

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Vorrei ringraziare i non pochi colleghi e colleghe che hanno voluto condividere questa posizione, che in Assemblea è risultata minoritaria ma espressione di un libero pensiero, oltre che da fondati argomenti tecnico-giuridici; per il mio lungo addestramento ad essere in posizioni minoritarie, vorrei ricordare che essere in minoranza, oltre che possibile, non è irreversibile, e non connota necessariamente chi è dalla parte “giusta” o “sbagliata”… si tratta della normale dialettica democratica

Personalmente, non mi fermo certamente qui; vedremo gli sviluppi sull’eventuale testo dei decreti attuativi, vedremo le posizioni degli altri Ordini, vedremo gli sviluppi delle varie diffide legali; io penso proprio di tener ferma la mia posizione, cioè di effettuare lo storno della quota assicurativa (fra l’altro sono già in possesso di una copertura per colpa grave, ma questo potrebbe non interessare nessuno, mi rendo conto) e pagherò i canonici 80 euro di quota annuale, come dovuto, dei quali 33,60 euro vanno alla Federazione ed i restanti 47,40 restano al Collegio di Cagliari e Oristano, con i suoi 448 iscritti

Sono proprio curioso di vederne gli effetti, che in ogni caso mi vedrà in posizione non subalterna, bensì di critica costruttiva… è un segnale che non invito ad emulare, ma che vorrei arrivasse al mio Collegio ed al Comitato Centrale della mia Federazione, quale invito alla ponderazione, prudenza, evitando sottovalutazioni; occorre studiare, approfondire, rifuggire da un ruolo di “mosca cocchiera”

Anche per evitare che il Segretario Nazionale della mia Federazione, per ben due volte in due settimane a Cagliari ad onorarci della sua presenza, si esponga nell’affermare ripetutamente la previsione di un decreto attuativo (al singolare, sapendo benissimo, spero, che i decreti attuativi attesi sono ben otto), dato per certo e con data “quasi” certa… sono ammirato per la sfera di cristallo di cui è dotata la Federazione, ma sconcertato… Forse sono un illuso, ma dai miei dirigenti nazionali mi aspetterei maggiore spessore, maggiore prudenza e realismo, maggiore memoria storica sull’andamento delle vicende normative riguardanti i TTSSRM, e non solo

TSRM Michele Panebianco – Cagliari

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3-12-2017: Per chiarezza e al fine di discutere su dati oggettivi, si riportano qui di seguito i punti rilevanti (in grassetto ciò di cui è indispensabile tenerne conto) della Legge Gelli, che contiene anche e non solo norme sull’obbligo di assicurazione per le professioni sanitarie.

nota 1: i TSRM sono gli unici ai quali, senza dati certi che solo i Decreti attuativi potranno chiarire, si intende imporre da parte dei propri rappresentanti, la sottoscrizione obbligatoria della polizza assicurativa pagata in modo “anomalo”, nella tassa di iscrizione all’Albo professionale escludendo, tra l’altro, dalla lista speciale degli esenti, in modo discriminatorio, altri aventi diritto all’esonero ovvero chi è già in possesso di una assicurazione per colpa grave.

nota 2: Tra le professioni sanitarie che aspettano i Decreti attuativi per capire meglio come attuare la Legge, ci sono alcuni che in modo assolutamente diretto sono esposti ed espongono a possibili rischi da danni da radiazioni ionizzanti (medici radiologi, urologi, cardiologi emodinamisti, ortopedici, ecc. ecc.).

nota 3: anche inserendo nella lista speciale degli esonerati i TSRM già in possesso di assicurazione per colpa grave, il numero di potenziali assicurati RIMANE COMUNQUE ALTISSIMO e comunque tale da consentire la stipula di un ottimo contratto.

nota 4: a chi dice che le assicurazioni in essere e già stipulate dai TSRM non contengono requisiti idonei, si fa notare che i decreti con i requisiti minimi devono ancora essere pubblicati ed inoltre nulla osta ai già assicurati richiedere, eventualmente, alla propria assicurazione, l’integrazione anche perché gli organi di vigilanza, ancora sconosciuti, valuteranno a tempo debito.

art. 10, LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli): Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

…omissis…

Art. 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE   

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ……………………… anche per danni  cagionati  dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie  pubbliche  e private, compresi  coloro che svolgono  attività di  formazione, aggiornamento nonchè di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.       

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.   

5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.   

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  emanare entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore  della presente legge, di concerto con il Ministro della  salute  e con  il Ministro dell’economia e delle finanze,  previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  sentiti   l’IVASS, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle  strutture  private  che erogano  prestazioni  sanitarie e sociosanitarie, la  Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli  odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei  collegi  delle  professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative delle categorie professionali interessate, nonchè le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni   generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione nonchè la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi   ai   sinistri denunciati.  A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.   

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l’IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre  analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie  pubbliche  e  private  e degli  esercenti  le  professioni  sanitarie all’Osservatorio.   Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l’accesso a tali dati. 

Consulta la Legge con le note al seguente link:  LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli): Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

 

2-12-2017: Appello alla ragionevolezza da parte di un TSRM

Gent.le Francesco,

vorrei semplicemente esprimere l’amarezza, da professionista e da iscritto ad un Collegio Professionale, nello specifico quello di Roma che mi rappresenta, per le modalità “poco ortodosse” utilizzate per convocare un’assemblea, anche se straordinaria, con all’O.d.G. un argomento così delicato, come quello dell’assicurazione obbligatoria.

Tengo a sottolineare che personalmente apprezzo e condivido l’idea di essere tutelato a 360° dal mio Collegio, perché credo nella bontà e nella convenienza del progetto promosso dalla nostra federazione, ma non posso invece condividere il dispotico atteggiamento dimostrato dalla stessa e seguito da alcuni collegi, nell’imporre quanto non previsto da statuto.

Non capisco la fretta, ancora non sono stati neanche varati i decreti attuativi che definiranno le classi di rischio per i tutti i professionisti ….

A mio avviso in questo momento bisognerebbe soltanto fermarsi un attimo e non buttare tutto al vento, perché avere un’assicurazione di categoria credo non sia cosa da poco, ma è indubbio che l’iscritto debba avere la facoltà di scegliere e confrontare la miglior forma di tutela assicurativa che ritiene opportuno.

Questo, quantomeno per evitare di continuare ad instillare dubbi e diffidenze nella nostra categoria, che mai come in questo momento ha bisogno di essere coesa per crescere e rivendicare il ruolo che le compete.

Nella speranza che la nostra federazione raddrizzi il tiro, cordialmente

Andrea Lenza

 

1-12-2017: Gentile consulta, vi scrivo questa lettera per manifestare il mio disappunto sull’aggiunta, alla quota d’iscrizione al collegio, dell’importo per l’assicurtazione obbligatoria considerandola un grave impedimento alla mia libertà di scelta di un’assicurazione che mi possa tutelare al meglio. A tale proposito voglio anche sollevare una questione che mi sembra nessuno abbia trattato in precedenza ovvero la copertura assicurativa in un periodo di astensione dal lavoro (come per esempio un’aspettativa o una gravidanza). Perchè mai un Tsrm dovrebbe pagare un’assicurazione (o ancor peggio essergli imposto il pagamento) se di fatto non svolge la professione e non corre alcun rischio? Già non trovo corretto far pagare una quota associativa a chi non percepisce alcun compenso dallo svolgimento di tale professione come disoccupati o chi è in un periodo di sospensione dall’attività lavorativa come ad esempio un’aspettativa per cariche elettive o per motivi personali, ma l’imposizione del pagamento di un’assicurazione è un vero soppruso.

Cordiali saluti,

Andrea Luparella

 

28-11-2017: Come si temeva, incominciano le diffide da parte dei singoli TSRM al Collegio provinciale di appartenenza e alla Federazione Nazionale CPTSRM.

Qui di seguito il contenuto delle prime due diffide già inviate. Per scaricare i documenti originali compreso il documento word utile a tutti coloro che intendano promuovere la stessa iniziativa, vai al seguente link:

Diffida-contestazioni a FNCPTSRM e Collegio Provinciale – 25 novembre 2017

Convocazione assemblea Ca-Or nov2017

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1) con mail del 28-11-2017 Segnalazione da parte di un collega di convocazione assemblea straordinaria inviata 3 giorni prima, di cui 2 giorni cadono di sabato e domenica.  

Una riflessione di chi vi scrive prima di leggere la segnalazione qui sotto riportata: quanto poco rispetto si ha per gli iscritti all’Albo! Se non è degenerazione questa, … ?

Oggetto: Assemblea Straordinaria per aumento della quota per coprire l’Assicurazione Collegio Roma e Provincia

Buongiorno Francesco,
anche Roma come gli altri collegi si è comportata in modo molto leale ed onesto dando la possibilità a tutti gli iscritti di organizzarsi e partecipare all’Assemblea per decidere democraticamente sull’aumento della quota annuale, per coprire la spesa per l’Assicurazione “Obbligatoria” 

La lettera con Prot. 518/2017 del 24/11/2017, inviato con pec il 25/11/2017 alle ore 14:25, convoca l’Assemblea per il giorno 27/11/2017, in prima convocazione, ed in seconda il giorno 28/11/2017, faccio presente che il 25 cade di sabato. 

Leggendo il D.P.R. 221/50, non trovo nessun appiglio per fare ricorso, visto che l’art.14 è riferito all’Assemblea Ordinaria per le elezioni del nuovo Consiglio, e da nessuna parte si fa riferimento all’Assemblea straordinari e ai tempi minimi per indirla.

Sono al quando indignato, per non usare parole un pò più colorite.

Grazie per l’attenzione…. 

Marco Aloisi

Leggi allegato originale al seguente link: Assemblea generale straordinaria novembre 2017 del Collegio di Roma

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2) Osservazioni di chi vi scrive: nella risposta del Collegio TSRM Cagliari-Oristano c’è la risposta alla segnalazione sopra riportata del Collega Aloisi

Risposta del Collegio TSRM Cagliari e Oristano alla Diffida del Collega Panebianco

Prot. 55

Cagliari,27 novembre2017

Gent.mo Michele Panebianco

[email protected]

Federazione Nazionale Collegi TTSSRM:

[email protected]

A gli Iscritti al Collegio TSRM Cagliari e Oristano –

loro mail PEC

Oggetto: risposta contestazioni e diffida

In merito alle contestazioni da lei prodotte e riferite all’assemblea straordinaria svoltasi in data 25 novembre, si precisa quanto segue.

Relativamente al punto 1) le tempistiche di convocazione dell’assemblea straordinaria rispondono a quanto indicato all’art. 10 del regolamento, approvato ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950 n. 221.

Relativamente al punto 2) nella convocazione è stata data esplicita comunicazione circa il tema che sarebbe stato affrontato. Peraltro, al fine di una informazione quanto più chiara e precisa, è stato previsto un apposito corso formativo ECM sullo specifico argomento.

Relativamente al punto 4) si rimanda a quanto già comunicato durante il corso, al quale lei ha partecipato, ed eventualmente, se fosse necessario, siamo disponibili ad ulteriori approfondimenti presso la sede del Collegio.

Infine, relativamente al punto 3) prendiamo atto del fatto che l’assemblea straordinaria, svolta in prima convocazione, non ha raggiunto 1/4 degli iscritti, così come previsto dall’art. 24 del DPR 05/04/1950 n. 221, quindi è da ritenersi non valida.

Pertanto, assumendoci la responsabilità del vizio procedurale, provvederemo in tempi brevi a convocare una nuova assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, affinché sia garantita la legittimità.

Tuttavia la invito a riflettere sul fatto che i presenti all’assemblea erano fisicamente 60 (non è stata presentata alcuna delega), 50 dei quali hanno votato a favore della proposta, e solo 4 contrari e 6 astenuti, pertanto di questi colleghi bisognerà tenere conto al fine di garantirne la volontà espressa.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Maria Porru

Leggi allegato originale al seguente link: Collegio Ca-Or Risposta TSRM M Panebianco 2017

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3) contestazioni, dichiarazioni e diffida del 25-11-2017

Federazione Nazionale Collegi TTSSRM: [email protected]

Collegio Cagliari/Oristano TTSSRM [email protected]

Colleghe e Colleghi iscritti al Collegio TTSSRM Cagliari e Oristano – loro mail PEC

FP CGIL nazionale, FP CGIL regione Sardegna, FP CGIL territoriale Cagliari:

[email protected] , [email protected] , [email protected]

 Oggetto: contestazioni, dichiarazioni e diffida

PREMESSA

in data odierna si è svolta una Assemblea Straordinaria, convocata con lettera datata 17 novembre 2017 prot. 53/2017, recante all’unico punto dell’ordine del giorno: Obbligo di assicurazione per colpa grave; la frettolosa convocazione (in allegato) è pervenuta agli iscritti via mail mediante PEC il giorno 18 novembre 2017 ore 11:43

La data prevista per l’Assemblea è stata fissata per la data odierna, 25 novembre ore 13:30, cioè dopo sette giorni, concomitante con un corso ECM del quale si è avuta notizia ben prima, cioè almeno dal 4 novembre u.s. (vedi ricevuta sottostante, iscrizione fatta il 4 novembre u.s.)

Gent.le Cliente,
in data odierna 04 novembre 2017 confermiamo il ricevimento della sua richiesta di iscrizione:
ESSERE PROFESSIONISTA OGGI: LEGGE 24/2017
CAGLIARI, 25 NOVEMBRE 2017
HOTEL REGINA MARGHERITAA tale richiesta è stato assegnato il codice identificativo: 6281
La preghiamo di utilizzare questo numero di riferimento per tutte le Sue eventuali comunicazioni con la Segreteria Organizzativa.
La ringraziamo per la collaborazione e restiamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Di seguito le ricordiamo i dati inseriti al momento della pre-iscrizione.
Partecipante:
Cognome Nome: Panebianco Michele
Indirizzo: xxxxxxxxxxx
Codice Fiscale: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
Telefono:xxxxxxxxxxx
Luogo e data di nascita: Cagliari, xxxxxxx
Professione: Tecnico sanitario di Radiologia Medica
Ente di Appartenenza: Az. Osp. xxxxxxxxxxxx

Inaspettatamente è stata messa ai voti ed approvata dalla maggioranza dei presenti la proposta di aumento di 40 euro della quota annuale, giustificata dalla necessità di aderire alla polizza per colpa grave in modo collettivo ed obbligatorio

CONTESTAZIONI

  • carenza di preavviso per l’Assemblea (sette giorni anziché almeno venti giorni, art 14 comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)
  • carenza nell’ordine del giorno dell’argomento poi messo in votazione
  • carenza del prescritto numero legale della riunione, in prima e unica convocazione (vedi allegato), ai sensi dell’art. 24 del citato DPR (almeno un quarto del totale degli iscritti)
  • arbitrarietà del presunto “obbligo” di adesione alla polizza prescelta dalla Federazione Collegi TTSSRM

DICHIARAZIONI

  • Per i motivi sopra contestati, dichiaro di ritenere nulla la riunione odierna e le conseguenti deliberazioni
  • Dichiaro che rimango disponibile, e mi ritengo in obbligo, al pagamento della quota annuale ordinaria; ma farò lo storno della cifra di 40 euro aggiuntivi che mi si dovessero mai chiedere, in quanto non mi sento obbligato a tale pagamento, nel rispetto del letterale dettato legislativo; infatti il comma 3 art. 10 legge 24/2017 non parla di potere impositivo dell’Ordine o Collegio, bensì di un obbligo individuale di ogni singolo professionista sanitario; parere suffragato anche dall’Avv.to Carlo Piccioli, consulente della stessa Federazione, oltre che da altri studi legali che, per conto di alcune OO.SS. fra cui la FP CGIL cui appartengo, hanno provveduto a diffidare la Federazione all’azione intrapresa in merito all’imposizione obbligatoria
  • In quanto tesserato FP CGIL, dichiaro altresì di essere già in possesso di una copertura assicurativa per colpa grave, a norma della Legge 24/2017, sollevando quindi il Collegio e la Federazione Collegi TTSSRM da qualunque responsabilità in merito, se non quella ispettiva e di controllo
  • Ritenendomi un cittadino rispettoso delle leggi, oltre che dotato di libero pensiero, non posso aderire ad imposizioni in contrasto a leggi gerarchicamente superiori a qualsiasi deliberazione di Organi ausiliari dello Stato, per quanto rispettabili, e ai quali ho fra l’altro dedicato molti anni del mio massimo impegno

Saluti

All.: c/s

Cagliari, 25 novembre 2017

f.to Michele Panebianco

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4) In risposta alla mail informativa della Federazione Nazionale CPTSRM del 25-11-2017 avente ad oggetto “Sistema di protezione dei TSRM e polizza assicurativa collettiva”, qui di seguito la “diffida” di un collega TSRM:

Sono già in possesso di copertura assicurativa offerta in modo gratuito dal sindacato che mi rappresenta (Nursing Up), quindi, non mi interessa stipulare una seconda copertura onerosa che non mi darebbe nulla in più. Come me, penso ci siano diversi colleghi iscritti al sindacato Nursing Up, e che non avranno bisogno di detta assicurazione. Forse fareste prima a stipulare una convenzione con la compagnia assicurativa, poi, ogn’uno ne risultasse interessato si rivolgerà singolarmente con detta compagnia assicurativa. Piccola nota polemica: mi sentirei più tutelato dal collegio se il proprio tempo lo dedicasse a far passare la nostra figura professionale tra i “lavori gravosi” e dare il giusto peso al professionista, e non lasciarlo relegato a servo insulso del medico, invece di innalzarsi al ruolo di mediatore assicurativo.

Un saluto a voi tutti, TSRM Dr. Flavio Meridiano

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Una riflessione:

Chi pagherà le spese legali e il risarcimento di eventuali danni procurati ai ricorrenti?

Certamente lo deciderà la Corte dei Conti!

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Assicurazione imposta ai TSRM nella tassa d’iscrizione al Collegio: denuncia e azione legale dei Sindacati, pareri contrastanti di Esperti in materia e AGCM… ma non era ed è meglio aspettare i Decreti attuativi della “Legge Gelli” come farebbe un buon padre di Famiglia? Federazione TSRM diffidata dagli avvocati del Sindacato.

 

Nota: Se altri colleghi, strutturati e studenti, desiderano essere inseriti nella mailing list TSRM, possono inviare la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]  con all’oggetto “RICHIESTA ISCRIZIONE MAILING LIST TSRM“.

Una risposta a “Ecco le prime diffide da parte dei singoli TSRM alla Federazione CPTSRM e ai Collegi provinciali di appartenenza.”

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