CONSENSO E QUESTIONARIO IN RM – QUESITO 1

CONSENSO E QUESTIONARIO IN RM – QUESITO 1:

“Salve, sono …, tsrm iscritta all’albo presso il collegio di ….

Lavoro in provincia di … e volevo chiedere chiarimenti riguardo alla realtà in cui lavoro.

Il modulo del consenso della risonanza magnetica, nonostante sia specificato “a cura del medico radiologo” e in calce richieda la firma del medico radiologo, viene fatto firmare, e in alcuni casi compilare da noi tecnici, e il medico lo firma dopo, quando referta l’esame.

A volte i pazienti arrivano con il consenso non firmato dal medico prescrittore, e noi facciamo firmare il paziente e gli facciamo comunque la risonanza (nonostante non ci sia nessuna firma di nessun medico).

Per di più dalle 20 alle 22 di sera facciamo risonanze magnetiche senza la presenza del medico.

E’ legale tutto ciò?

Grazie,

Cordiali saluti.”

RISPOSTA:

Come premessa generale, si ricorda che le risposte date in questo spazio avranno carattere generale. Sarebbe impossibile infatti rispondere per ogni singolo caso specifico perché non si avrebbero sufficienti elementi a disposizione. Si sottolinea che le risposte costituiscono un punto di vista anche se sostenute, in alcuni casi, da norme, codice deontologico, regolamenti, e … buon senso.

L’argomento proposto dal quesito torna a evidenziare la differenza tra prassi e norma, continuamente in contrapposizione in tante realtà lavorative italiane.

Non conoscendo nello specifico il modulo di consenso in uso nel contesto indicato, se per consenso informato si intende l’”espressione ed acquisizione del dissenso/consenso informato all’esecuzione dell’indagine RM con e senza m.d.c”, come riportato nel Documento SIRM “I Consensi informati” (primo rigo di pag.5), si ritiene che tale modulo debba essere obbligatoriamente e preventivamente firmato dal medico perché è questo che è previsto sul modulo.

A tal proposito, l’articolo 35 del nuovo Codice deontologico medico, sottolinea che “l’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile”.

Inoltre, sulla qualità dell’informazione al paziente, le “Linee di indirizzo per l’informazione del paziente e il consenso all’atto sanitario”, riportate nel Quaderno n.13 dell’ARSS Veneto, precisano che: “L’informazione scritta è integrativa e mai sostitutiva del colloquio medico-paziente. Il medico non può liberarsi dall’obbligazione dell’informazione consegnando semplicemente un opuscolo sulla procedura proposta. Fornire quindi al paziente un’informativa scritta non è considerato sufficiente dal sistema legale, che richiede le informazioni siano fornite nell’ambito di una discussione con il paziente, dove questo abbia avuto l’opportunità di fare ulteriori domande” (pag. 16).

Concetto fedelmente in linea con l’obbligo espresso nel paragrafo 3.10 del nostro Codice Deontologico TSRM, quando si precisa che il TSRM “è consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria è diritto di ogni cittadino; pertanto si adopera per garantire che la persona, debitamente informata, possa giungere ad un’accettazione consapevole della prestazione propostagli. Ritiene contrario a tale impostazione la sottoscrizione puramente formale di appositi moduli”.

In conclusione, quindi, il consenso informato all’esame e/o alla somministrazione del m.d.c. è un atto al quale il medico deve ottemperare precedentemente all’esame.

Altra questione ci sembra essere invece la compilazione del “Questionario anamnestico” che è invece uno standard di sicurezza voluto dal D.M. 02/08/91 “Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostica a RM”. Anche la compilazione di tale modulo spetta al Medico Responsabile dell’impianto RM. Tuttavia, essa potrebbe essere delegata al TSRM, purché tale procedura si evinca da un modello organizzativo del lavoro che sia chiaro e condiviso dall’equipe.

In alcune realtà ci risulta che il questionario è compilato a cura del medico prescrittore, in altre egli firma anche il consenso informato (spesso entrambi presenti sullo stesso foglio).

Si ritorna quindi alla differenza tra prassi e norma: ciò che è scritto nel vostro modulo in uso si deve ASSOLUTAMENTE rispettare, in alternativa occorrerà modificare il modulo e la procedura.

Nulla cambia dalle ore 20:00 alle ore 22:00.

In conclusione:

  • Se nella procedura aziendale e/o sul modulo-questionario RM c’è scritto che le informazioni deve acquisirle il medico radiologo, allora è lui e solo lui che deve informare, acquisire le informazioni e far firmare il paziente;
  • Se sul modulo-questionario è prevista la firma del medico radiologo, allora deve essere lui a firmare e nel momento stesso della compilazione del modulo-questionario RM;
  • Se sul modulo-questionario RM deve esserci la firma del medico prescrivete, allora quella firma dovrà esserci.
  • Diversamente riteniamo che chi non osserva queste indicazioni non rispetta le norme e il proprio codice deontologico e viene meno alla mission professionale che prevede la centralità, la tutela e il rispetto della persona paziente.

Un modo per non commettere omissioni (anche gravi) è certamente il riconoscimento della professionalità del TSRM che, grazie al suo curriculum formativo e all’abilitazione di stato all’esercizio della professione, è certamente in grado di informare il paziente sugli aspetti protezionistici e di conduzione dell’indagine, è certamente in grado, nel tempo necessario per ogni singolo paziente, di acquisire informazioni quale quelli contenuti nel modulo-questionario (di fatto da sempre questo viene fatto su tutto il territorio nazionale): il riconoscimento FORMALE della nostra professionalità e della nostra capacità consiste nel prevedere nella procedura aziendale e nel modulo-questionario RM la formale e concreta partecipazione del TSRM compreso la possibilità di firma da parte del TSRM (es. … firma “a cura del Medico radiologo o del Tecnico radiologo).

In ogni caso se è prevista la firma del Medico prescrittore questa deve esserci, altrimenti si opera in condizioni di omissione.

Una buona iniziativa, a sostegno delle considerazioni sopra esposte, potrebbe essere un corso di formazione finalizzato alle modalità di informare il paziente sugli aspetti protezionistici e di conduzione dell’indagine e sulle modalità di acquisizione delle informazioni contenute nel modulo-questionario RM.

Non possiamo non evidenziare che, a nostro parere, procedure operative CONTRARIE a quelle indicate dall’azienda e riportate nel modulo-questionario RM, costituiscono un grave motivo non solo di licenziamento ma anche di rinvio al giudizio della Magistratura.

Si ricorda, infine, che interlocutori qualificati sull’argomento sono il Collegio TSRM di appartenenza ma anche le Unità aziendali di Rischio Clinico e le Direzioni Sanitarie ai quali suggeriamo di rivolgersi in modo formale (in forma scritta e rintracciabile).

Risposta a cura di Antonio Alemanno e Francesco P. Sellitti

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3 Risposte a “CONSENSO E QUESTIONARIO IN RM – QUESITO 1”

  1. Tutti i giorni ci troviamo dinanzi ad un’interpretazione seggettiva della legge…che però rimane chiara e forte!!! Ma tutto questo perché avviene??

    Eppure il codice penale parla chiaro in materia di consenso informato.

    Sul sito SIRM si leggono le belle parole false che pronunciano i Radiologi:

    http://www.sirm.org/component/docman/cat_view/78-documenti-di-riferimento?Itemid=135
    (consenso ufficiale reso noto dai radiologi)

    Sappiamo fin troppo bene che tutti i giorni si agisce mediante procedure differenti e consapevoli che siamo tantissimi nell’ intero paese a prenderci in carico un paziente e gestirlo anche completamente da soli per molte procedure diagnostiche….

  2. La risposta era semplicemente NO.
    La Normativa vigente per quanto riguarda la RMN, prevede (e mette anche il Fac Simile), che la responsabilità UNICA del consenso informato (per la RMN) è di esclusiva competenza del Medico Specialista/ Medico Responsabile.

  3. NO CONSENSO FIRMATO ?..NO PARTY !
    Senza la firma preventiva del Medico responsabile della RM, l’ esame non si deve fare. Chi lo fa’ rischia grosso, perche’ in caso di malaugurato incidente, i colpevoli saremmo noi e solo noi. Va da se’ che senza la presenza del Medico l’esame non si esegue, perche’ immagino i consensi non sono mica firmati da nessuno !Quando entra il paziente, lo si accompagna dal Medico, dicendo a lui che dopo che sara’ stato informato, dovra’ riportarci il Consenso, debitamente firmato dal Medico Radiologo, se no l’esame non si puo’ fare !! Semplice ? Sembra a parole ma poi con i fatti spesso ci troviamo in dfifficolta’, per svariati motivi. Comunque chi rischia prima o poi, la paga !

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