Buon compleanno Blog Consulta Nazionale Professione TSRM

Un anno fa, a metà maggio del 2014, la Consulta Nazionale per la Professione di TSRM si munì e rese pubblico questo strumento di comunicazione, divulgazione e informazione di carattere scientifico, professionale, sociale e culturale, con finalità di tutela e valorizzazione della professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. 

Ad un anno di distanza, maggio 2015, questo Blog è stato visitato da oltre 81000 visitatori con oltre 124000 letture di articoli.

Il Gruppo di TSRM che aderisce alla Consulta Nazionale TSRM (163 colleghi), vi ringrazia per l’apprezzamento e la vostra condivisione.

2 Risposte a “Buon compleanno Blog Consulta Nazionale Professione TSRM”

  1. Cari colleghi, ma se la pubblica amministrazione in qst caso l’Asl per cui lavoro, non paga quello ke dovrebbe, vedi passaggio di fascia, buoni pasto, proventi ambulatoriali, figurati se mi rimborsa la tassa d’iscrizione all’albo. Le favole non le ascoltavo da bambino figurati adesso…!!!

  2. A PROPOSITO DI OBBLIGO D’ISCRIZIONE!!!!
    La norma di riferimento, Legge 43/2006, si compone di più articoli ed il contenuto
    dell’impianto normativo andrebbe letto nel contesto complessivo, infatti:
    – il comma 1 dell’art. 2 della Legge predetta disciplina l’esercizio professionale, subordinandolo al
    conseguimento del titolo universitario a seguito di esame con valore abilitante all’esercizio
    professionale;
    – il comma 2 dell’art. 2, punto 2, prevede che l’esame di laurea ha valore di esame di stato abilitante
    all’esercizio professionale;
    – mentre il comma 3, medesimo articolo, prevede l’iscrizione all’albo professionale
    obbligatoriamente, anche per i pubblici dipendenti.
    Mentre il comma 1 e 2 citati, sono disciplinati ed ancorati a norme attuate e vigenti,
    contrariamente il comma 3, inerente all’obbligo di iscrizione per i dipendenti pubblici è direttamente
    collegato al successivo art. 4, della Legge 43/2006, che aveva conferito al governo la delega ad
    adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti
    legislativi proprio al fine di istituire i relativi Ordini professionali, prevedendo l’istituzione di un
    Ordine specifico, ciascuno con albo separato, per ognuna delle professioni sanitarie.
    Ebbene, il Governo non ha mai provveduto ad emanare i decreti anzidetti, non ha mai
    trasformato i Collegi in Ordini Professionali, né sono mai stati creati i relativi Albi a cui iscriversi.
    Se per assurdo si volesse interpretare ed applicare, il comma 3, dell’art. 2 nel senso
    prospettato dai vari Collegi e Federazione inclusa, con il solo conforto di parere di un funzionario Funzionario del Ministero,
    dovremmo applicare il medesimo trattamento per tutti coloro che non sono
    iscritti al Collegio, licenziabili e sanzionabili disciplinarmente, diversamente sarebbe posto in
    essere una disparità di trattamento.
    Ci si riferisce, alle figure professioni di :
    – Fisioterapista; Podologo; Logopedista; Ortottista ed Assistente Oftalmologico; Terapista della
    Neuro e Psicomotricità; Terapista Occuupazionale; Tecnico Autometrista; Tecnico Sanitario di
    Laboratorio Biomedico; Tecnico di Neurofisiopatologia; Tecnico Ortopedico; Igenista Dentale;
    Dietista, Massofisioterapista, tutte figure professionali senza Collegio a cui iscriversi e senza
    Albo ed Ordine previsto dalla Legge 43/2006.
    E ancora, se effettivamente vi fosse l’obbligo di iscrizione obbligatoria al Collegio, in
    analogia per altre Professioni ( Avvocati dipendenti, che esercitano attività libero professionale per
    conto delle ASL), e secondo l’orientamento delle recenti sentenze della suprema Corte di
    Cassazione, le ASL dovrebbe farsi carico degli oneri derivanti dalle iscrizioni ai rispettivi Collegi
    di tutte le professioni sanitarie.
    Nella realtà,contrariamente, la normativa applicabile è molto più lineare, la previsione
    dell’art. 1 del DPR del 05.04.1950, n.221, individua la ratio sottesa, con l’iscrizione all’albo per lo
    svolgimento dell’attività libero professionale, che considerata l’abilitazione dello stato al suo libero
    svolgimento, deve essere accreditata attraverso un albo pubblico, in modo tale che gli utenti
    possano verificare che un determinato professionista sia tale.
    Affidarsi quindi con serenità e fruire le prestazioni professionali, con le credenziali
    preventivamente verificate del professionista, attraverso l’iscrizione all’albo professionale.
    Diversamente nel caso della prestazione erogata nell’ente pubblico o strutture private, in rapporto di
    dipendenza, consente all’utente di presumere che ogni dipendente sia stato debitamente verificato
    dal datore di lavoro al momento dell’assunzione, attraverso un concorso o selezione, previa
    produzione di idonea documentazione attinente le caratteristiche professionali richieste per lo
    svolgimento della relativa professione.A conforto di quanto detto, vedasi Sentenza di Cass, pen, Sez.VI del 13-03-2009 n. 6491,
    “l’obbligo d’iscrizione non sussiste, invece, per tutte le professioni sanitarie che non svolgono attività professionale autonoma e libera, ma sono legati
    da un rapporto di lavoro dipendente, considerato in tale caso non esplicano”attività professionale
    mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti” non necessitano di un
    sorveglianza sulle tariffe applicate, in quanto percepiscono uno stipendio fisso, rispondendo
    disciplinarmente al datore di lavoro.
    Tale conclusione trova un preciso aggancio normativo nell’art 10 del D.lgs C.P.S. n.
    233/1946, che prevede per gli operatori sanitari che rivestano la qualifica di dipendenti pubblici la
    mera possibilità dell’iscrizione all’albo, con conseguente assoggettamento alla disciplina del
    Collegio, liberamente all’esercizio della libera professione, ove questo non sia loro vietato dagli
    ordinamenti dal quale dipendano.
    Di tale orientamento si è espresso recentemente il tribunale di Venezia, con sentenza n.266 del 29.02.2016.
    e’ del tutto evidente che i collegi e le federazioni, costituite hanno un enorme interesse a sostenere l’obbligatorietà dell’iscrizione anche per i dipendenti e in tal senso si stanno adoperando affinchè siano promulgati i decreti attuativi di costituzione degli Ordini Professionali.
    Diverrebbe così obbligatoria l’iscrizione per tutte le figure sanitarie, in buona sostanza un polpettone da 60 milioni di euro da gestire tra i vari futuri Ordini.

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