Breve analisi di Pasquale CERINO sui contenuti della nota “L’attività di TSRM: aspetti giuridici e medico legali” segnalata da Giuseppe SQUILLA il 23 maggio 2014

28 maggio 2014

Comunicazione di Pasquale CERINO

Con queste poche righe tento una breve e  superficiale analisi dei contenuti della nota relativa agli aspetti giuridici e medico legali del tecnico di radiologia, pubblicata il 23 maggio u.s., nota che sembrerebbe, in sostanza, ispirarsi alle pubblicazioni della SIRM.

            Partiamo dalla cd “abolizione del mansionario”, che è sostanzialmente una elencazione dei compiti da espletare nell’ambito di una prestazione lavorativa.

            Le mansioni definiscono l’oggetto del contratto di lavoro e devono essere necessariamente determinate o determinabili; difatti, qualora il contenuto della prestazione che trova la sua fonte nel contratto di lavoro non sia determinabile o determinata, il contratto è nullo per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. “ L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”; se letto in combinato con l’articolo 2103 c.c.“ il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto….” rivelerebbe inesistente la possibilità della configurazione di una attività lavorativa senza che le relative mansioni esistano in diritto.

            Inoltre nel documento, nonostante sia considerato abolito il mansionario, vengono  elencate delle attività proprie del TSRM (inserimento degli apparecchi sulla linea di esercizio, inserimento del commutatore, lavoro in camera oscura, registrazione e archiviazione delle pellicole) che sono in sostanza le vecchie mansioni dell’articolo 11 della L.1103/65, sostituito dall’articolo 4 della L.25/83, richiamata dal DM 746/94 che è a sua volta richiamato dalla L.42/99 per individuare il contenuto normativo del profilo del TSRM; sull’aggiornamento delle cartelle cliniche preferisco non esprimermi, per lasciare così a chi legge la possibilità di qualificare la qualità della informazione contenuta nel documento in parola.

            Il documento richiama anche alcuni punti del codice deontologico per individuare un ambito di responsabilità e quindi di autonomia e competenze proprie del tecnico di radiologia che nella realtà normativa del cd “atto radiologico” sono tutte da dimostrare; in verità andrebbe anche valutata la concreta applicabilità dei contenuti del codice deontologico del 2004, (edito quattro anni dopo il d.lgs 187/2000), soprattutto se posto in relazione con il d.lgs 187 del 26 maggio 2000 e con la delega in esso contenuta.

            Si tende a far rientrare una presunta responsabilità professionale del tecnico nella cd. “responsabilità di equipe”, che è responsabilità medica che emerge in caso di cooperazione multidisciplinare tra professionalità pariordinate.

            Ma è compatibile la responsabilità di equipe con la responsabilità del tecnico quale soggetto delegato dal radiologo? La cassazione ci dice che il sanitario (il medico n.d.r.), in virtù della posizione di garanzia assunta nei confronti del paziente, è chiamato a rispondere anche della attività del personale infermieristico (e tecnico, ovviamente n.d.r.) a cui delega o affida l’esecuzione di attività materiali ….( cassazione 26 maggio 2004 229832);  come già ampiamente e ripetutamente detto in passato, la delega presuppone un’attività di scelta e di controllo del personale delegato da parte del delegante il quale assorbe anche gli eventuali errori nel momento in cui omette di controllare e correggerne l’operato.

            In definitiva è il delegante che deve controllare il delegato e non il contrario, come avverrebbe nel momento in cui il tecnico dovesse accertarsi prima di ogni esame che il radiologo e prima ancora il prescrivente abbiano svolto tutte le attività che la legge prescrive, esercitando di  una funzione di vigilanza sulla attività medica che la legge non prevede, a meno che la violazione di regole non sia evidente, nel qual caso in tecnico potrebbe legittimamente e prudentemente astenersi e contestualmente segnalare la cosa.

            In realtà esiste anche il cd. “principio dell’affidamento”, in base al quale “ciascuno può contare sull’adempimento, da parte di altri, dei doveri su di esso incombenti” ( cfr Cass. Pen. Sez IV 26/1/05 n. 18568).

            Cosa dovrebbe fare, dunque, il tecnico per andare esente da colpa nell’ambito della propria attività lavorativa? La colpa, nelle varie gradazioni, misura il grado di allontanamento di un certo comportamento dal comportamento standard previsto dalla prescrizione normativa, nel senso che se c’è una legge che dice di fare una certa cosa in un certo modo questa va fatta in quel modo, e se lo fai in modo diverso ne paghi le conseguenze.

            Basterebbe dunque rispettare la sequenza procedimentale prevista dal d.lgs 187/2000, sequenza che dovrebbe essere implementata dai protocolli diagnostici che il Dirigente – Medico – Specialista – Radiologo e Direttore della U.O. deve emanare in base alle proprie prerogative Dirigenziali e in base al D.M. 746/94; deve essere prevista la fase di giustificazione (che una volta effettuata non obbliga il radiologo alla presenza durante l’esame radiografico), la fase di delega, di esecuzione e di refertazione.

            Si potrebbe, dunque, confidare nella corretta esecuzione da parte del radiologo di tutte le attività previste dalla legge, visto che  il medico specialista radiodiagnosta viene definito dalla SIRM, nell’atto radiologico 2013,  quale “ conoscitore ed interprete delle normative vigenti ” ?

Pasquale Cerino

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Una risposta a “Breve analisi di Pasquale CERINO sui contenuti della nota “L’attività di TSRM: aspetti giuridici e medico legali” segnalata da Giuseppe SQUILLA il 23 maggio 2014”

  1. Perché colleghi così preparati non trovano posto tra i “consulenti” della Federazione?
    A tutti quei colleghi che ancora sonnecchiano… Complimenti Pasquale!
    Francesco Sciacca

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