ASSOLTI!!! ASSOLTI!!!

Care Colleghe e Colleghi, GRANDIOSO!!!!

i colleghi di Marlia sono stati

ASSOLTI PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE!!! (con grande applauso finale…)

Questo è il messaggio sms che il collega di Barga mi ha inviato meno di un’ora fa.

Il collega mi ha anche detto che la richiesta di assoluzione per questi motivi è stata formulata dal procuratore della Repubblica.

Sono stati assolti con la stessa definizione anche il direttore sanitario e il direttore dell’unità operativa della stessa ASL di Lucca.

Lunedì prossimo ci sarà un’altra udienza per i colleghi di Barga rinviati a giudizio per le stesse accuse: non esistono certezze nella vita, ma credo proprio che la stessa procura non potrà non richiedere l’ASSOLUZIONE anche per gli altri 12 nostri colleghi.

LA MAGISTRATURA HA DATO IL SUO CONTRIBUTO: ADESSO, SENZA AMBIGUITA’, TOCCA ALLA POLITICA FARE IL PROPRIO DOVERE E CONDURRE LA NOSTRA SOCIETA’ FUORI DAL MEDIOEVO VERSO UNA SOCIETA’ PIU’ EFFICIENTE, SENZA INFLUENZE EGOISTICHE DEI “GRUPPI DI POTERE” ANTEPONENDO L’INTERESSE COLLETTIVO A QUELLO DEI SINGOLI.

PERSONALMENTE, RIMANGO ASSOLUTAMENTE CRITICO VERSO IL GRUPPO DIRIGENTE DELLA NOSTRA FEDERAZIONE: I MAGISTRATI, CON LA SENTENZA DI CUI PARLO, CI HANNO RICONOSCIUTO IMPLICITAMENTE AUTONOMIA PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLE NOSTRE COMPETENZE SCRITTE NEL NOSTRO PROFILO PROFESSIONALE, SENZA CHIEDERE A CHICCHESSIA, SE NON AL PROPRIO SAPERE, COME ESEGUIRE TECNICAMENTE UN’INDAGINE RADIOLOGICA; SOLO QUANDO ANCHE IL NOSTRO GRUPPO DIRIGENTE CE LO RICONOSCERA’, MAGARI SOTTOSCRIVENDO UN DOCUMENTO D’INTESA MENO “PROSTRATO” ed “ANCILLARE” (PARADOSSALMENTE) ALLORA POTREMO DEFINITIVAMENTE E DEGNAMENTE ACCETTARE LA RESPONSABILITA’ CHE SPETTA E COMPETE A DEI PROFESSIONISTI.

SCUSATEMI PER L’ENFASI! VIVA LA MAGISTRATURA INDIPENDENTE!

Cari saluti
Francesco Sellitti

 

5 Risposte a “ASSOLTI!!! ASSOLTI!!!”

  1. Quindi la Giustizia ancora esiste in questo Paese? Non perdiamo comunque di vista l’obiettivo prefissatoci come gruppo (spontaneo) Consulta: la valorizzazione della Professione TSRM. Continuiamo ad essere il “pungolo” che tiene “svegli”, anche se danno l’impressione di essere in uno stato di coma irreversibile, chi per “professione” dovrebbe tutelarci.

  2. Sono contento per i Colleghi, non credo comunque che per noi (come categoria) sia cambiato molto.

    Assoluzione perché “il fatto non sussiste”:
    Il giudice utilizza questa formula assolutoria per indicare che il fatto di reato, addebitato all’imputato nell’imputazione formulata dal pubblico ministero, non ha trovato riscontro da quello che è risultato nel dibattimento, (cioè non è stato provato); il fatto storico che è stato ricostruito dalla pubblica accusa non rientra nella fattispecie di reato dal punto di vista degli elementi oggettivi.
    Questa formula prefigura la cosiddetta assoluzione piena.
    Esempio: Si contesta all’imputato di aver commesso un omicidio e poi dal dibattimento risulta che la presunta vittima è morta per cause naturali.
    Diverso sarebbe stato per noi (come categoria): Assoluzione perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
    Vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Formula_assolutoria
    Francesco Sciacca

  3. il codice di provedura penale prevede che nell’assolvere un imputato, il giudice deve avvalersi, nel dispositivo, di una delle 6 formule assolutive dell’articolo 530 c.p..
    Nelle formule è possibile individuare, in attesa della motivazione, la causa dell’assoluzione.
    La formula utilizzata indica in sintesi che il fatto non sussiste, ovvero il fatto, per come contestato ai tecnici di radiologia al momento della formulazione dei capi di imputazione non ha trovato, nell’ambito dele risultanze processuali, una chiara ed indubbia prova che siano stati commessi dagli imputati. (non sussiste, appunto).
    Questo, si badi bene, non significa che i tecnici possano fare le attività che sono state loro imputate e per le quali sono stati a processo, ma significa semplicemente che non è stato provato che i tecnici quella cosa l’abbiano fatta e, di converso, che se quella certa cosa fosse invece stata provata, i tecnici sarebbero stati probabilmente condannati.
    Divero sarebbe stato se la formula utilizzata dal giudice fosse stata, ad esempio, “il fatto non è pevisto dalla legge come reato” in quanto avrebbe significato che nel processo sarebbe emerso che i tecnici avrebbero fatto quello che gli è stato contestato ma che tale attività era lecita in quanto non integrativa degli estremi di un reato.
    In sintesi, nihil sub sole novi, non capisco l’enfasi e l’entusiasmo che sta generando questa “pilatesca” sentenza.
    Pasquale Cerino

  4. Francesco, in questa storia l’intera categoria parla della stessa cosa in lingue diverse. Credo che bisogna essere cauti come suggerisce il collega Cerino. Se questa sentenza ha lo scopo di perdere tempo, è il momento che il gruppo professionale faccia il suo dovere istituzionale. La Fed. ha il compito politico di accelerare i tempi per correre ai ripari, la consulta è la spina nel fianco, la base si divide e sostiene entrambi.
    I personaggi che gestiscono il tutto, da ambo le parti, necessitano di ONESTA’ MORALE ED ETICA!!!!!

  5. Ecco cosa “dice” l’articolo 530 del codice di procedura penale:

    L’articolo 530 del codice di procedura penale individua i casi di sentenza di assoluzione.
    Il primo comma recita: “Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo”.

    Il secondo comma spiega che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”. Non si tratta quindi di una assoluzione per insufficienza di prove, cancellata con il nuovo codice che prevede in ogni caso l’assoluzione con la formula “perchè il fatto non sussiste”.

    Il terzo comma fa riferimento ai casi in cui “vi è la prova che il caso è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1”.

    Chiude l’articolo il quarto comma: “Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti, le misure di sicurezza”.

    http://www.repubblica.it/online/fatti/quindici/articolo/articolo.html

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