Federazione e TSRM: AVVIATO IL CAMBIO DI MARCIA

Informativo della Consulta TSRM n. 8/2015 del 28 dicembre 2015 – “Federazione e TSRM: AVVIATO IL CAMBIO DI MARCIA”.

Finalmente un segno concreto e forte che dà il via ad un cambio di marcia da parte della Federazione Nazionale TSRM.

Preliminarmente consentiteci di sottolineare la bontà delle iniziative e delle proposte sin qui poste in essere da parte della Consulta Nazionale TSRM tanto da diventare, ormai senza pregiudizio (così auspichiamo), un punto di riferimento anche per la Federazione Nazionale. Infatti, quest’ultima, mutuando dal lavoro di ricerca sulle traduzioni della Direttiva Europea 2013/59 EURATOM prodotte dalla Consulta TSRM, ha avviato un’importante iniziativa istituzionale e legale, formalizzando la richiesta, ai ministri competenti, della CORRETTA e FEDELE traduzione in lingua italiana della stesura originale della Direttiva Europea 2013/59 Euratom.

La nostra categoria, a questo punto, è certamente ricompattata diventando più forte ed incisiva: tutti insieme siamo pronti a sostenere in questa iniziativa la Federazione Nazionale per contrastare in ogni sede istituzionale e competente per giurisdizione le possibili reiterate inadempienze del governo italiano.

Qui di seguito riportiamo il contenuto della lettera inviata il 23 dicembre 2015 dalla Federazione nazionale al Ministero della Salute e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei; per scaricare e leggere la lettera originale clicca il seguente link: Lettera Federazione TSRM ai ministri per corretta traduzione direttiva Euratome2013-59

Federazione Nazionale Collegi Professionale TSRM – Prot. N. 2159/2015 Roma, 23 dicembre 2015

Al Ministero della Salute in persona del Ministro pro-tempore

Al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei

Oggetto: Traduzione direttiva 2013/59 EURATOM.

Il 05 dicembre 2013 il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato la Direttiva 2013/59 EURATOM, “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom”.

Dopo attenta analisi, la scrivente Federazione Nazionale rileva che la traduzione italiana di tale Direttiva non corrisponde al testo approvato dal Consiglio dell’Unione Europea, elemento che potrebbe configurarsi come pregiudiziale ad un corretto recepimento per il nostro Legislatore (come accaduto con il D.Lgs. 187/2000) che non potrà disporre di una traduzione neutra per trasporre la suddetta norma nell’ordinamento italiano.

Il testo così tradotto è stato già discusso in Senato a maggio 2015, in un disegno di Legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (art.10. Atto Senato n.1758).

Si chiede, pertanto, di attivarsi presso gli uffici competenti per la risoluzione tempestiva di tale criticità.

Nello specifico, la traduzione non conforme riguarda definizioni 13, 66 e 85 dell’art. 4 ): il termine “practioner”, infatti, è tradotto come “medico specialista”, che in Italia corrisponde soltanto al laureato in Medicina e Chirurgia che ha conseguito una Specialità. Nel testo italiano tale traduzione, correttamente tradotta nelle altre lingue (per affinità si cita lo spagnolo “Professional sanitario habilitato”), fa sì che altri professionisti sanitari, come il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, vengano esclusi dalle responsabilità e dagli obblighi attribuiti al “practitioner”.

Nella stesura originale della Direttiva, così come si legge nel report dell’European Society of Radiology, dal titolo “Summary of the European Directive 2013/59/Euratom: essentials for health professionals in radiology”, la responsabilità clinica è estesa a tutti i professionisti sanitari del settore e non solo ai Medici radiologi: “According to the new Directive, a high level of competence and a clear definition of responsibilities and tasks among all professionals involved in medical exposure are fundamental to ensure adequate protection of patients undergoing medical radiodiagnostic and radiotherapeutic procedures. This applies to medical doctors, dentists and other health professionals entitled to take clinical responsibility for individual medical exposures, to medical physics experts and to other professionals carrying out practical aspects of medical radiological procedures, such as radiographers and technicians in radiodiagnostic medicine, nuclear medicine and radiotherapy”.

Ci preme sottolineare come l’errata traduzione del termine “practitioner” in occasione del recepimento delle Direttiva Europea precedente (97/43/Euratom), attraverso il D. Lgs. 187/2000, è stata la premessa di due contenziosi giudiziari amministrativi e due processi penali (casi Marlia e Barga), fortunatamente conclusisi con l’assoluzione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica imputati, anche grazie al fatto che in sede di dibattimento si è reso palese il contrasto tra la normativa statuale abilitante il TSRM e quanto previsto dal D.Lgs. 187/2000. Tale recepimento sta, inoltre, bloccando la possibilità di lavorare in teleradiologia nel nostro Paese con importanti ricadute sia economiche che organizzative. Gli interventi di rettifica per rendere la traduzione in lingua italiana della Direttiva conforme al testo originale devono essere specificatamente rivolti a:

– art. 4, definizione 13:

Direttiva originale

(13) | “clinical responsibility” means responsibility of a practitioner for individual medical exposures, in particular, justification; optimisation; clinical evaluation of the outcome; cooperation with other specialists and staff, as appropriate, regarding practical aspects of medical radiological procedures; obtaining information, if appropriate, on previous examinations; providing existing medical radiological information and/or records to other practitioners and/or the referrer, as required; and giving information on the risk of ionising radiation to patients and other individuals involved, as appropriate;

attuale traduzione:

13) | “responsabilità clinica”: la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita a un medico specialista, segnatamente: giustificazione, ottimizzazione, valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale, se del caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-radiologica, reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti, trasmissione di informazioni medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri medici specialisti e/o prescriventi, come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;

modifica proposta:

13) | “responsabilità clinica”: la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita a un professionista sanitario abilitato, segnatamente: giustificazione, ottimizzazione, valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale, se del caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-radiologica, reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti, trasmissione di informazioni medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri professionisti sanitari abilitati e/o prescriventi, come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;

– art. 4, definizione 66:

Direttiva originale

(66) | “practitioner” means a medical doctor, dentist or other health professional who is entitled to take clinical responsibility for an individual medical exposure in accordance with national requirements;

attuale traduzione:

66) | “medico specialista”: il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali;

modifica proposta

66) | “professionista sanitario abilitato”: il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali;

– art. 4, definizione 85:

Direttiva originale

(85) | “referrer” means a medical doctor, dentist or other health professional who is entitled to refer individuals for medical radiological procedures to a practitioner, in accordance with national requirements;

attuale traduzione:

85) | “prescrivente”: il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato a indirizzare persone presso un medico specialista a fini di procedure medico-radiologiche in conformità con le prescrizioni nazionali;

traduzione proposta:

85) | “prescrivente”: il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato a indirizzare persone presso un professionista sanitario abilitato a fini di procedure medico-radiologiche in conformità con le prescrizioni nazionali.

Si chiede, di conseguenza di ripristinare la corretta traduzione di “practitioner” (professionista sanitario abilitato) nei seguenti articoli della traduzione italiana:

1 – art. 18 comma 1;

2 – art. 55 comma 2 lettera d, h;

3 – art. 56 comma 3 lettera d;

4 – art. 56 comma 6;

5 – art. 57 comma 1 lettera a, b, c, d;

6 – art. 57 comma 2;

7 – art. 59;

8 – art. 60 comma 3 lettera c, d, f;

9 – art. 61 comma 2;

10 – art. 62 comma 1;

11 – art. 63 lettera d;

12 – art. 83 comma 2 lettera h.

Riteniamo che sia evidente come l’errata traduzione delle tre citate definizioni stravolga, successivamente, il significato di ben 10 articoli della Direttiva con importanti ricadute negative sulla realtà italiana; si invitano, pertanto, i Ministeri, in persona del Ministro pro-tempore, affinché si attivino presso le autorità e gli organi europei competenti al fine di ottenere le modifiche relative alla traduzione del testo tradotto della Direttiva come sopra indicato, avvertendo fin d’ora che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, in assenza di riscontro, questa Federazione si vedrà costretta, suo malgrado, ad intraprendere le vie legali più opportune presso le giurisdizioni competenti.

Cordiali saluti. Il Presidente (TSRM Dott. Alessandro Beux)

Per scaricare e stampare questo informativo clicca il segunte link: Info Professione TSRM 8/2015 Federazione e TSRM – AVVIATO IL CAMBIO DI MARCIA

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