15 giorni di riposo Rx per recupero biologico e TSRM con partita IVA – Quesito 4

15 giorni di riposo per recupero biologico e TSRM con partita IVA – Quesito 4:

Buonasera, Signori.

Mi chiamo…..,  sono un TSRM iscritto regolarmente al collegio interprovinciale di … e lavoro per un centro radiologico privato, nella provincia di …. Mi farebbe piacere ricevere informazioni certe sui famosi 15 giorni di indennità biologica, che per noi lavoratori del PRIVATO, sono quasi sempre una chimera.

Come possiamo mettere i nostri amministratori di fronte ai loro doveri di buoni datori di lavoro e non solo di sfruttatori?

Grazie molte.

Risposta

Il quesito è di prevalente interesse sindacale, tuttavia cercheremo di rispondere in maniera generale perché il tema trattato ha un forte legame con la nostra professione.

Le c.d. “ferie Rx” (ex congedo ordinario per rischio radiologico) spettano anche ai dipendenti degli studi privati. La loro istituzione risale infatti al DPR 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, previde in un ultimo comma dell’art. 36: “il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti“. L’ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico veniva disciplinato da quella normativa. Tuttavia, la Legge 31 gennaio 1983, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al DPR 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica) ne estese la portata, disponendo all’art. 9: “le norme di cui all’ articolo 36 del decreto del Presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e allo articolo 17 del decreto del Presidente della repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti” (tratto da Sentenza Corte di Cassazione n. 3882 del 18 febbraio 2010).

Di conseguenza, i CCNL della sanità privata riportano tale beneficio:

CCNL Sanità Privata – AIOP, ARIS e Fond. Don Gnocchi (parte normativa 2002-2005.

Art. 61, comma a), “Indennità di rischio da radiazioni”:

 “Al personale classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a euro 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia”.

Protocollo aggiuntivo del 30.07.2013 al CCNL Studi professionali del 29.11.2011.

Art. 5 “Misura del periodo di ferie”:

“(…) per i soli dipendenti impegnati nei reparti RX e TAC, in aggiunta al periodo ferie indicate al comma 1, saranno assegnati ulteriori 15 giorni continuativi di calendario a titolo di riposo biologico …” .

Caratteristiche peculiari del congedo per recupero biologico sono:

La funzione preventiva

Secondo la Sentenza della Corte Costituzionale n.343/92 (confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia d’appello del 2 febbraio 1996 n.130), i giorni di congedo ordinario aggiuntivo assolvono essenzialmente ad una funzione di prevenzione. Si può quindi desumere che la mancata corresponsione degli stessi da parte del datore di lavoro non è da considerarsi una semplice mancata applicazione di una norma contrattuale, bensì una violazione della normativa in ambito di sicurezza e prevenzione sul lavoro (tratto da M. Hoffman “Il riconoscimento del rischio radiologico: cosa prevede a normativa vigente”, Io Infermiere 1/2000”).

Il godimento entro l’anno solare e l’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione

– sentenza del Consiglio di Stato 02472 del 7 maggio 2013, nella quale si legge: il Consiglio di Stato, con numerose pronunce anche recenti ha affermato che l’incolpevole mancata fruizione del riposo biologico è compensabile con un’indennità sostitutiva da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, a condizione che il mancato godimento del riposo sia comprovato dall’interessato. Si è, infatti, ritenuto che il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà (tratto da http://www.health-management.it/QUESITI/QUESITO_2014202.pdf ).

La funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore

È da rilevare che una giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1230/2008; Cons. Stato sez. V, n. 8138/2010;) ha definito il riposo biologico come funzionale al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore; è del tutto evidente, quindi,  che tale recupero non possa affatto realizzarsi attraverso la destinazione del lavoratore ad altra attività, ma solamente attraverso un periodo di congedo aggiuntivo, che la legge prevede, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, di giorni 15 per ciascun anno solare (cfr. art. 120, comma 9, D.P.R. n. 384/1990 e art. 5, comma 1, l. n. 724/1994).

Così, se da un lato il Congedo aggiuntivo – come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. N. 2634/2009), differisce, per disciplina, dall’istituto delle ferie ordinare, è assimilato ad esso per finalità: il congedo aggiuntivo, infatti, al pari delle ferie ordinarie attende alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore (cfr. Cons Stato sez III, n. 6641/2011; Sez V, n. 554/2011) (fonte: Avv. Carlo Piccioli -2015).

Una nota a parte meritano i TSRM che svolgono la libera professione presso un datore di lavoro privato.

Il TSRM libero professionista è un lavoratore autonomo dotato di partita IVA. Pertanto, la concessione di ferie e permessi retribuiti, che normalmente presuppongono un obbligo di presenza, non è garantita.

A tal proposito, facciamo un breve cenno all’annosa questione delle “false partite IVA”, cioè lavoratori dipendenti senza diritti e tutele. Fenomeno molto diffuso perché, assumendo tramite partita IVA, il datore di lavoro:

  • risparmia sul costo di lavoro in termini fiscali;
  • può licenziare in qualunque momento;
  • ha lavoratori facilmente ricattabili, poco coesi e senza rappresentanza sindacale.

Il finto lavoratore autonomo invece:

  • deve pagare autonomamente la propria previdenza e gestione fiscale;
  • spesso riceve una remunerazione inferiore a quella stabilita per il pubblico impiego in quanto non ha potere contrattuale;
  • non ha ferie o malattie pagate;
  • ha ridotte possibilità di accedere al credito;
  • spesso non ha neanche un contratto scritto.

In effetti, il lavoro del TSRM presso una struttura privata ha pochi elementi di autonomia e molte similitudini con un vero e proprio lavoro subordinato, in primis il rapporto di lavoro prestato è continuativo e lo svolgimento delle prestazioni avviene all’interno dei locali del datore di lavoro. Pertanto, molti TSRM con partita IVA, in realtà, svolgono un lavoro subordinato che meriterebbe di essere contrattualizzato.

Su tale considerazione, il legislatore è intervenuto con due dispositivi legislativi, la Legge 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. Riforma Mercato del Lavoro o Legge Fornero) e la Legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo), che hanno portato all’art. 69 bis del D.lgs. n. 276/2003:

Comma 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’IVA (imposta sul valore aggiunto) sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Purtroppo però, l’art. 69 bis del D.lgs. n. 276/2003 continua con altri due comma, nei quali le “professioni intellettuali” (art.2229 del Codice Civile) sono molto penalizzate:

Comma 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi corsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Comma 3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

CONCLUSIONI:

ai colleghi che lavorano con contratto di lavoro subordinato presso strutture sanitarie private con la qualifica di TSRM, ai quali non è riconosciuto, pur avendone diritto come da contratto, il congedo dei 15 gg per il recupero biologico da radiazioni ionizzanti, suggeriamo di rivolgersi alle OO.SS. e/o alle RSU aziendali per rivendicare i propri diritti e salvaguardare la dignità e il decoro della professione.

Risposta a cura di Antonio Alemanno e Francesco P. Sellitti

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16 Risposte a “15 giorni di riposo Rx per recupero biologico e TSRM con partita IVA – Quesito 4”

  1. Speravo che in questo articolo venisse chiarita la questione che, i quindici giorni, per coloro che lavorano 5 gg/sett., sono da considerarsi 3 settimane, oppure 2 settimane ed un giorno? Mi spiego meglio, i 15 giorni, sono 15 lavorativi o comprensivi dei riposi settimanali?

  2. I 15 gg di Rischio sono continuativi anche x chi lavora su 5 gg, es: se inizi il lunedi’ il Rischio con proprio 15 gg Sab, Dom, festivi inclusi. Anni fa chi lavorava su 5 gg aveva 3 settimane ma recenti sentenze ci hanno riportato ai 15 gg continuativi x tutti..Cinzia

  3. IL RISCHIO RADIOLOGICO E’ UN DIRITTO PER TUTTI I TSRM,SE HAI DI QUESTI PROBLEMI TI POTRESTI RIVOLGERE AN MEDICO COMPETENTE E AL TUO COLLEGIO TSRM.BUONA FORTUNA

  4. Io sono un tsrm che lavora come libera professionista presso una struttura pubblica ASL e per farla breve vorrei chiedere gentilmente se spettano pure a me le “ferie radiologiche”..ho sentito diversi pareri e alcuni mi hanno detto di si’ ,altri no…
    grazie per la disponibilità

  5. Flavio e Cinzia, leggete “Parere fruizione congedo ordinario” :
    periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in un’unica soluzione, ivi
    previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano
    quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato per coloro i quali prestano
    servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo”

  6. I rapporti con partita IVA, non seguono i contratti indicati nella risposta. I sindacati non possono intervenire.

  7. @Sara. Abbiamo scritto: “Il TSRM libero professionista è un lavoratore autonomo dotato di partita IVA. Pertanto, la concessione di ferie e permessi retribuiti, che normalmente presuppongono un obbligo di presenza, non è garantita”. Dunque, non spettano.

    Poi abbiamo detto sollevato un altro problema: i rapporti di lavorato subordinati, mascherati da prestazioni come TSRM libero professionisti. In questo caso, occorrerà prima dimostrare tale condizione, partendo da quanto disposto dall’art. 69 bis del D.lgs. n. 276/2003.

  8. Sono un TSRM dipendente in una struttura privata.
    Come tale, mi è stato detto che non mi spettano né le indennità di rischio né i 15 giorni di recupero.
    All’inizio mi è stato detto che “va a discrezione del datore di lavoro concedere certi privilegi”, poi che le indennità non possono essere più elargite per il testo unico del 2008 (ex 626)
    Come posso agire per far rispettare questi diritti?

  9. Buongiorno, sono una tsrm a tempo indeterminato che ha accettato un incarico a tempo determinato presso un’altra asp, con data di inizio immediata. Non avrò il tempo di fruire dei 15gg nella mia attuale struttura. Ho diritto a prendere il rischio biologico per l’anno solare in corso nell’azienda che mi accoglierà? Grazie mille

  10. Ciao Valentina, secondo il mio parere dovrai usufruire dei 15 gg di ferie rx nell’Azienda in cui hai accettato l’incarico a tempo determinato (sempre che tu ci rimanga per tutta la seconda metà del 2016).

    Se infatti i tempi di passaggio tra le due aziende non ti hanno permesso di godere di una settimana di ferie rx nella tua azienda di appartenenza (cioè proporzionale ai sei mesi lavorati) -come sarebbe stato corretto fare- per i motivi detti nella risposta al quesito, spetta al tuo nuovo datore di lavoro ottemperare all’obbligo di legge e farti fare tutto il periodo intero di ferie.

    Se l’Azienda in cui andrai farà storie per non darti una delle due settimane spettanti, allora invitali a dimostrare come potevi mai usufruire di un tuo diritto se la stessa Azienda ti ha richiesto una presa di servizio immediata.

    Fammi sapere.

  11. Buon giorno

    L’azienda dove lavoro ci ha chiesto di restituire le ferie in più che abbiamo usufruiti negli gli ultimi 5 anni , in quando per loro errore non hanno mai applicato le ferie continuative come da calendario. Lo possono fare ?

  12. Ciao Pasquale, la tua domanda esula dalle mie competenze in quanto è di natura giuridica, sindacale, contrattuale, ecc..

    Tuttavia, ti espongo due punti di riflessione:

    1) Il D.lgs. 213/2004, nell’integrare le disposizioni del D.lgs. 66/2003 (recepimento della normativa europea sull’orario di lavoro) ha disposto il principio di fruizione di ferie non godute, nel periodo massimo dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
    Per contro, la tua Azienda vuole applicare la retroattività al suo “errore” nel dare ferie in eccesso, sin da quando l’ARAN ha disposto che le ferie rx siano di 15 giorni continuativi (5 anni fa).
    In questo dare/avere non c’è dunque lo stesso metro di misura rispetto al periodo esigibile da entrambe le parti (azienda e lavoratori).

    2) La questione riguarda un gran numero di persone. Non pensare solo ai TSRM e ai radiologi, medici nucleari, radioterapisti….ma a tutti i lavoratori professionalmente radioesposti !
    Perchè dunque non opporsi all’azienda in maniera organizzata?
    Di sicuro qualche (magari tutti) i Sindacati hanno interesse a perseguire tale opposizione. Opposizione che potrebbe trovare favorevole ad una sospensiva dell’azione dell’Azienda sia la stessa Direzione aziendale, sia eventualmente al giudice del lavoro.
    L’azione comune è sempre più favorevole e più economica per tutti.

    Conclusione: proprio perché la natura delle ferie rx è preventiva e riguarda la sicurezza sul lavoro, il meccanismo di recupero automatico delle ferie date in eccesso non così semplice per la tua azienda. Se fate una bella opposizione di massa, forse la Direzione potrebbe desistere per il passato.

    Facci sapere come andrà a finire.

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